D.LGS.231/01 NECESSARIO NESSO DI DERIVAZIONE CAUSALE TRA IL REATO E IL PROFITTO AI FINI DELLA CONFISCA
Con la sentenza n.37631/2025, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di confisca obbligatoria del profitto del reato disciplinata all’art.19 del D. Lgs.231/01.
La Suprema Corte ha stabilito il principio per cui non è possibile procedere alla confisca nei confronti dell’ente sulla sola base di una mera perizia contabile, in mancanza di prove certe circa la derivazione causale tra il reato e il profitto che è derivato dallo stesso.
Infatti, la quantificazione dell’utilità conseguita dall’ente derivante dalla sola perizia non può sopperire alla mancanza della prova e di dati notori precisi.
Richiamando le Sezioni Unite n.26654/2008, inoltre, i giudici di legittimità hanno ribadito che “il profitto del reato oggetto della confisca di cui all’art.19 del D. Lgs.231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto”.
Pertanto nell’ipotesi di impossibilità di dimostrare il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione dal reato presupposto, l’applicabilità della confisca deve ritenersi esclusa.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza