D.LGS.231/01 IL PM HA L’OBBLIGO DI PROCEDERE NEI CONFRONTI DELL’ENTE IN CASO DI COMMISSIONE DI UN REATO PRESUPPOSTO
Con la recentissima sentenza n.143/2026, la Sesta Sezione Penale della Cassazione ha sancito l’obbligatorietà dell’azione del PM nei confronti dell’ente nel caso in cui venga commesso uno dei reati presupposto previsti dal Decreto.
Tale obbligo gravante sul Pubblico Ministero sussiste indipendentemente dal fatto che il principio di cui all’art.112 Cost. sia direttamente applicabile alle sole persone fisiche.
Infatti, precisa la Suprema Corte nella sentenza in commento che “la scelta di procedere o meno nei confronti dell’ente non è discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n.231 del 2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art.112 Cost., è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale”.
In conclusione, in presenza della commissione di un reato presupposto ex D. Lgs.231/01, il PM ha l’obbligo di procedere all’accertamento della responsabilità dell’ente anche solo al fine di disporre la successiva archiviazione (nei procedimenti a carico dell’ente è infatti un potere riconosciuto direttamente al PM) con decisione che è soggetta al controllo
on. avv. Giuseppe Scozzari