D.LGS.231/01 IL DECORSO DEI TERMINI DI DURATA DELLA MISURA INTERDITTIVA NON DETERMINA IL VENIR MENO DELL’INTERESSE AD IMPUGNARE DELL’ENTE
Con la sentenza n.38314/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito la sussistenza dell’interesse dell’ente a proporre appello cautelare nel caso di misure interdittive che hanno perso efficacia per scadenza del termine di durata.
L’interesse ad impugnare, infatti, deve essere costruito in chiave utilitaristica, nel senso che deve essere orientato a rimuovere un pregiudizio e a ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella della quale si sollecita il riesame.
L’ente, precisa la Suprema Corte, potrebbe avere un interesse concreto e attuale ad impugnare la misura, sebbene ormai inefficace, perché dalla stessa ne sono derivati effetti dannosi (nel caso in esame l’impossibilità di conseguire l’attestazione SOA necessaria per la partecipazione alle gare pubbliche).
I Giudici di legittimità escludono pertanto categoricamente ogni automatismo tra la perdita di efficacia della misura cautelare intedittiva per decorso dei termini di durata e la sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare, atteso che “la persistenza (o no) dell’interesse all’impugnazione deve essere apprezzata con riguardo non solo alla perdurante interdizione dei diritti e delle facoltà dell’ente ma anche con riguardo alla possibile rimozione delle concrete conseguenze pregiudizievoli che la misura cautelare divenuta inefficace abbia prodotto o continui a produrre”.
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Avv. Giuseppe Scozzari