D.LGS.231/01 RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E INFORTUNI SUL LAVORO PER LA CASSAZIONE È SUFFICIENTE IL NESSO CON UNO SOLO DEGLI AUTORI MATERIALI
Con la sentenza n.5357/2026, la IV Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato un importante principio in tema di responsabilità da reato dell’ente ex Decreto 231, sottolineando come non sia necessario accertare il nesso tra la responsabilità di ciascun imputato e l’interesse o il vantaggio dell’ente in caso di più imputazioni.
Infatti, in primo luogo la Suprema Corte ha richiamato il principio dell’alternatività dei requisiti possono fondare la responsabilità dell’ente, e quindi dell’“interesse” e del “vantaggio” derivanti dal reato, che non devono necessariamente concorrere.
In secondo luogo, i giudici, con riguardo ai soggetti responsabili del reato, hanno evidenziato come, in caso di plurime imputazioni del medesimo infortunio, non è richiesto che “sia accertato per ciascuno degli imputati il rapporto di connessione tra la loro responsabilità penale e l’ente, essendo sufficiente che tale relazione sussista con riguardo a un singolo autore del reato”.
Dalla sentenza in commento si evince come, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente, l’onere probatorio sia “affievolito” e da qui l’importanza dell’adozione di un Modello 231 realmente efficace e la prova di un sistema organizzativo idoneo e prevenire proprio quel tipo di violazione.
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Avv. Giuseppe Scozzari