D.LGS.231/01 LA CASSAZIONE RIBADISCE L’AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
Con le recentissime sentenze n.142/2026 e n. 143/2026, relative alla medesima vicenda, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul tema, già più volte ribadito, dell’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella della persona fisica autore del reato presupposto ex D. Lgs.231/01.
In particolare, la Corte ha sottolineato come la responsabilità dell’ente non possa farsi discendere in automatico dall’affermazione della responsabilità della persona fisica, ma deve necessariamente derivare dalla dimostrazione della sussistenza della cd colpa di organizzazione, ossia nel difetto organizzativo, gestionale o di controllo che ha reso possibile la commissione del reato.
Tale onere probatorio grava sulla pubblica accusa che dovrà, preliminarmente, dimostrare la commissione del reato da parte della persona fisica e, qualora questo rientri tra i reati-presupposto previsti dal Decreto 231, dovrà estendere l’accertamento della responsabilità anche nei confronti dell’ente, posto che “pur non applicandosi il principio costituzionale dettato dall’art.112 Cost. l’obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza