D.LGS.231/01 E SICUREZZA SUL LAVORO IL VANTAGGIO DERIVANTE DAL RISPARMIO SULL’ADOZIONE DI MISURE ANTINFORTUNICHE FONDA LA RESPONABILITÀ DELL’ENTE
Con la sentenza n.7563/2026 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri di imputazione della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.
In particolare, con riferimento al tema della sicurezza sul lavoro e della violazione della normativa antinfortunistica, la Suprema Corte ha sottolineato che il risparmio derivato all’ente dalla violazione delle norme di prevenzione integra il criterio del vantaggio, idoneo a fondare la responsabilità dell’ente. Infatti, come già affermato in altre numerose pronunce, “la responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postulando invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente”.
Tale vantaggio può senz’altro derivare dal risparmio del costo per la predisposizione di misure di sicurezza e per la conseguente attività di informazione, nonché dal risparmio per la mancata predisposizione di un sistema disciplinare.
La Suprema Corte ha inoltre ritenuto che il vantaggio per l’ente possa essere ricollegato anche “all’omessa formazione e informazione dei dipendenti, traducendosi in un risparmio di spesa, sia in termini di mancata sopportazione dei relativi costi, sia per effetto della circostanza che i dipendenti, ove impegnati nella frequenza di corsi, sono distolti dall’attività lavorativa”.
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on. avv. Giuseppe Scozzari