D.LGS.231/01 UN MODELLO ORGANIZZATIVO CONFORME NON BASTA AD ESCLUDERE LA RESPONSABILITA’ SE NON HA ANCHE UNA CONCRETA EFFICACI A PREVENTIVA
Con la sentenza n.13945/2026, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato un principio più volte ribadito in tema di efficacia esimente del Modello organizzativo nell’ambito della responsabilità degli enti.
In particolare, la Suprema Corte, nella sentenza in commento, ha censurato la decisione della Corte di Appello con cui era stato attribuito rilievo decisivo al fatto che la banca avesse adottato un Modello antiriciclaggio e che non avesse ricevuto contestazioni dall’Organismo di Vigilanza.
Pur trattandosi di una sentenza emessa nell’ambito di un contenzioso civile, la Corte ha richiamato espressamente la giurisprudenza penale sui modelli organizzativi, sottolineando che “qualunque sistema di compliance non può essere di tipo formale, relativo al modello esistente sulla carta, ma deve prospettarsi in grado di contrastare in concreto il fenomeno del riciclaggio del danaro proveniente da attività illecite nelle svariate forme che esso può assumere”.
La Cassazione ha quindi messo ancora una volta in evidenza la necessità che tale Modello sia efficacemente attuato nel concreto ed in riferimento alla specifica struttura ed attività dell’impresa, non bastando la mera adozione formale dello stesso.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza