AMMISSIBILE IL CONTROLLO GIUDIZIARIO DELL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA ANCHE IN ASSENZA DI RICORSO CONTRO IL PROVVEDIMENTO ORIGINARIO
Con la sentenza n.5514/2025, la Cassazione penale ha chiarito i dubbi relativi alla sussistenza del presupposto per la richiesta di controllo giudiziario dell’informazione di interdittiva antimafia, nelle ipotesi in cui l’impresa non abbia impugnato il provvedimento originario del prefetto.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un’impresa che non aveva impugnato l’originaria interdittiva e alla quale pertanto era stata preclusa la possibilità di ricorrere al controllo giudiziario volontario.
Tale richiesta di controllo era però stata avanzata in pendenza dell’impugnazione proposta contro il diniego della misura da parte del prefetto, circostanza, questa, che ha deposto nel senso dell’accoglimento del ricorso da parte della Corte. Infatti, quest’ultima, partendo dal presupposto che l’informativa non è una misura stabile nel tempo, ha affermato che l’impugnazione successiva del diniego di revisione è equiparabile all’impugnazione contro la misura originaria, comportando quindi la sussistenza del presupposto per la domanda di controllo giudiziario da parte dell’impresa che in un primo momento sia rimasta inerte.
Il giudice della prevenzione pertanto sarà chiamato a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione della misura, attraverso il controllo dell’occasionalità del pericolo di infiltrazione mafiosa e la possibilità di risanamento per l’impresa.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza