SICUREZZA SUL LAVORO IN CASO DI GRAVI CARENZE ORGANIZZATIVE RISPONDE IL CDA ANCHE IN PRESENZA DI DELEGHE DI FUNZIONI E DI GESTIONE
Con la sentenza n.40682 depositata il 6 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha affermato un importante principio in tema di sicurezza del lavoro e di responsabilità della società in caso di incidenti sul lavoro.
La Suprema Corte ha ritenuto responsabili per omicidio colposo tutti i membri del consiglio di amministrazione della società presso la quale era avvenuto il decesso di un lavoratore a seguito di un grave incidente, nonostante la presenza di deleghe sia di gestione che di funzioni attribuite da delibere societarie che avrebbero di fatto dovuto alleggerire la posizione dei vertici della società.
I Giudici di legittimità hanno evidenziato come sussistano comunque dei doveri di vigilanza e programmazione dei membri del consiglio di amministrazione al fine di prevenire incidenti sul lavoro.
La presenza delle deleghe, infatti, non fa venir meno l’obbligo di controllo in capo ai vertici societari, anche al fine di esercitare la facoltà di intervento in funzione sostitutiva, in quanto permane comunque in capo al delegante “un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.
Da ciò deriva, sul piano della responsabilità, che “il soggetto delegante potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di culpa in eligendo o di culpa in vigilando che abbia avuto un ruolo eziologico rispetto agli accadimenti”.
Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, si erano inoltre verificate delle gravissime carenze sul piano organizzativo e della programmazione dell’attività che secondo la Cassazione sono senz’altro ascrivibili ai vertici societari.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 NEI CONFRONTI DELL’ENTE NON PUÒ TROVARE APPLICAZIONE LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
Con la sentenza n.37237/2024, la Corte di Cassazione ha ulteriormente ribadito l’autonomia della responsabilità amministrativa dell’ente ex D. Lgs.231/01, rispetto alla responsabilità penale della persona fisica autore del reato presupposto.
In particolare, la Suprema Corte, ha rafforzato tale principio dichiarando la non applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall’art.131 bis c.p. alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai suoi dirigenti o da soggetti sottoposti alla loro direzione.
Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno annullato la pronuncia con cui il Tribunale di Sassari aveva assolto la società dall’illecito amministrativo derivante dall’irregolare gestione di rifiuti urbani differenziati, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto.
La Cassazione, infatti, ha sottolineato la differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che abbia posto in essere il reato presupposto.
Di conseguenza, secondo la Corte, “tale autonomia esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
On. Avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 L’IMPUTAZIONE COATTA DA PARTE DEL GIP È PROVVEDIMENTO ABNORME NEI PROCEDIMENTI A CARICO DELL’ENTE
Con la sent. n. 37751/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta su un’importante questione relativa alla procedura di archiviazione nei procedimenti riguardanti la responsabilità degli enti ex D. Lgs.231/01.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che il GIP, in tali procedimenti, a fronte di una richiesta di archiviazione da parte del PM, non può disporre l’imputazione coatta. Non può, pertanto, trovare applicazione nei confronti degli enti quanto previsto dal codice di procedura penale per le persone fisiche.
L’art.58 del Decreto 231, sul punto è chiaro nello stabilire che spetta solo al Procuratore Generale il potere di svolgere ulteriori indagini e il controllo gerarchico sull’eventuale richiesta di archiviazione da parte del PM.
Secondo i Giudici di legittimità, la lettera della legge non dà adito a dubbi: “si è inteso espressamente attribuire al PM un potere di archiviazione diretta, con il solo controllo gerarchico del Procuratore Generale”.
Inoltre, la stessa Relazione al D. Lgs.231/01 chiarisce che l’adozione di un procedimento semplificato, senza controllo del giudice, si giustifica con la natura amministrativa della responsabilità dell’ente, che non richiede necessariamente un controllo giurisdizionale sulla inazione del Pubblico Ministero.
Di conseguenza, il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari ordina l’imputazione nei confronti dell’ente deve essere ritenuto affetto da abnormità in quanto “pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplica al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite”.
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dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 VI È PRESUNZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI TRA L’ENTE E IL LEGALE RAPPRESENTANTE IMPUTATO DEL REATO PRESUPPOSTO
La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n.34476/2024, è tornata a pronunciarsi in tema di diritti di difesa dell’ente nell’ambito dei processi che lo vedono coinvolto per responsabilità ai sensi del D. Lgs.231/01.
Nella sentenza in esame, in particolare, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito il divieto assoluto di rappresentanza per il legale rappresentante imputato del reato presupposto dell’illecito amministrativo, richiamando espressamente l’art.39 del Decreto.
Tale disposizione, infatti, stabilisce che “l’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo”. Dalla norma in esame emerge chiaramente che il divieto di rappresentanza è assoluto e non ammette deroghe, in quanto funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa dell’ente.
Inoltre, l’esistenza del conflitto di interessi è presunta iuris et de iure dall’art.39 D. Lgs.231/01 e la sua sussistenza non deve essere accertata in concreto.
La ratio di tale divieto, precisa la Corte, è chiaramente rinvenibile nella circostanza per cui “il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse, o nell’interesse di terzi, ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS. 231/01 L’ENTE È RESPONSABILE SE UTILIZZA SOMME DI PROVENIENZA ILLECITA PER REGOLARE I CONTI CON IL FISCO
Con la sentenza n. 35362/2024, la Corte di Cassazione ha approfondito un aspetto interessante riguardante la responsabilità degli enti ex Decreto 231.
La Suprema Corte ha infatti stabilito che si configura responsabilità della società per il reato di riciclaggio posto in essere da un suo amministratore, se le somme di provenienza illecita vengono impiegate dalla stessa per pagare il Fisco.
Di fronte alla tesi della società ricorrente per cui tali somme, in quanto destinate a soddisfare pretese fiscali, non potrebbero integrare alcun vantaggio patrimoniale idoneo a fondarne la responsabilità, i Giudici di legittimità hanno sottolineato che tale ricostruzione collide con la realtà economico finanziaria, posto che, a ben vedere, la disponibilità delle somme conseguita dalla società, attraverso la commissione del reato perpetrato dal legale rappresentante, ha di fatto comportato il conseguimento di un vantaggio per la società stessa.
Il vantaggio, secondo la Suprema Corte, sarebbe consistito nella possibilità per la società di adempiere con quelle somme alle obbligazioni tributarie e di conseguenza evitare il rischio di iniziative esecutive o liquidazione giudiziale.
Ne consegue che, l’utilizzo di somme di provenienza illecita per l’adempimento delle obbligazioni nei confronti del Fisco, comporta per la società il vantaggio di rimanere sul mercato, presupposto questo idoneo a fondarne la responsabilità per l’illecito di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 25-octies D. Lgs.231/01.
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Dott. Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 L’ENTE PUÒ RISPONDERE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO ANCHE IN CASO DI ASSOLUZIONE DAL REATO-PRESUPPOSTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
Con la sentenza n.24058/2024, la Corte di Cassazione ha sottolineato come l’assoluzione del legale rappresentante dal reato-presupposto, non esonera l’ente dal rispondere di illecito amministrativo.
Infatti, la Corte evidenzia come la responsabilità amministrativa dell’ente sia autonoma rispetto alle eventuali responsabilità penali delle persone fisiche che lo rappresentano ed agiscono in suo nome, stante il principio di autonomia della responsabilità sancito dall’art.8 del D. Lgs.231/01.
Sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte ha stabilito che “all’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo, non consegue automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 231 del 2001, deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato”.
Pertanto, in caso di assoluzione dal reato presupposto del legale rappresentante, l’ente risponde dell’illecito amministrativo purché il fatto sia riferibile ad uno dei soggetti indicati dall’art. 5 del Decreto, cioè da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS. 231/01 NON OGNI VIOLAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE COMPORTA RESPONSABILITÀ PER LA SOCIETÀ
Con un’interessante sentenza, la n.31665/2024, la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in tema di responsabilità amministrativa della società ex D. Lgs.231/01, con particolare riferimento alla responsabilità derivante dal reato posto in essere da un soggetto apicale.
In particolare, Giudici di legittimità hanno sostenuto che dalla violazione estemporanea delle disposizioni organizzative da parte di un dirigente non può farsi discendere in automatico la responsabilità dell’ente.
Occorre, secondo la Corte, valutare il requisito del vantaggio conseguito dalla società in relazione alla sussistenza o meno di una “colpa di organizzazione”, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo ed è distinta dalla colpa degli autori del reato.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, sebbene sussistessero in astratto i requisiti oggettivi e soggettivi per giungere ad una affermazione di responsabilità dell’ente e cioè un reato realizzato da persona che rivestiva funzioni di direzione dell’ente da cui è derivato un vantaggio (sebbene esiguo) dell’ente stesso, i Giudici hanno ritenuto che tale responsabilità non fosse configurabile in concreto, dal momento che la società aveva adottato, prima della commissione dell’illecito, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire la commissione dello stesso.
Si comprende, pertanto, l’importanza dell’adozione di un adeguato modello organizzativo al fine di impedire il configurarsi della responsabilità ex Decreto 231, anche in presenza di colpa dell’operation manager.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE SUGLI EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
Con la sent. n. 25648/2024 la Corte di Cassazione, statuendo che la cancellazione di una società dal Registro delle imprese comporta l’estinzione dell’illecito, riapre il contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto l’equiparazione della cancellazione della società alla morte del reo che estingue il reato.
Nella sentenza in esame, infatti, la Suprema Corte afferma che “le formalità della cancellazione dal registro delle imprese comportano il venir meno della persona giuridica, con l’inevitabile conclusione che le si estendano le disposizioni riguardanti l’imputato, ai sensi dell’art. 35 del D. lgs. n.231 del 2001 e, si generino, così, gli stessi effetti della morte del reo”.
Questo perché, a parere della Corte, sarebbe del tutto inutile applicare una sanzione ad un soggetto inesistente sotto il profilo civilistico e, inoltre, perché le sanzioni previste dal Decreto 231 mirano a limitare o inibire specifiche attività svolte dall’ente sia per ragioni punitive sia per favorirne l’adeguamento al sistema normativo, funzioni che non potrebbero essere perseguite se dovesse venir meno il soggetto destinatario della sanzione stessa.
Questa recente pronuncia si pone in palese contrasto con numerose statuizioni di senso opposto, anche della stessa Corte di Cassazione, che invece si basano sul principio secondo cui le cause estintive del reato sono un numerus clausus, non suscettibile di estensione, a maggior ragione se si considera che il legislatore, in relazione alla responsabilità della persona giuridica, quando ha inteso riferirsi all’estinzione di un illecito, lo ha fatto “espressamente” (cfr. Cass. Pen. n. 9006/2022).
Tali due orientamenti, che offrono soluzioni diametralmente opposte su una questione che comporta importanti risvolti in sede di procedibilità nei confronti dell’ente, comporteranno probabilmente l’intervento delle Sezioni Unite.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 LA COMMISSIONE DI UN REATO DA PARTE DI UN LAVORATORE DISTACCATO ALL’ESTERO PUÒ FAR SORGERE LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ
Nell’ambito di grandi gruppi societari e nelle imprese multinazionali non di rado si ricorre a istituti come quello del distacco, in forza del quale il datore di lavoro distaccante può inviare uno o più lavoratori a svolgere la propria prestazione in un altro Stato membro.
È chiaro che anche in tale contesto può verificarsi la commissione di un reato previsto dal d.lgs.231/01 da parte del lavoratore distaccato e che da ciò possa discendere la responsabilità amministrativa della società distaccante.
L’Assonime (associazione per le società per azioni italiane), ha chiarito i criteri di imputabilità dell’impresa in caso di commissione di reato all’estero da parte del lavoratore distaccato.
In primo luogo, procedendo con un esame dell’istituto di cui si tratta, l’Assonime ha puntualizzato che il lavoratore distaccato rientra senz’altro nella categoria dei soggetti che possono far sorgere la responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs.231/01, anche quando il reato è commesso all’estero, dal momento che il soggetto conserva formalmente e sostanzialmente la qualifica di dipendente della distaccante.
In secondo luogo, l’Assonime pone una distinzione in relazione alla disciplina applicabile in caso di commissione di reato. Infatti, se il lavoratore ha commesso il reato integralmente all’estero la responsabilità della società sorge se sussistono alcuni determinati presupposti, quali, ad esempio la sede principale dell’impresa deve essere in Italia e lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non deve avere intrapreso alcuna azione. Se, invece una parte della condotta si è realizzata in Italia trova applicazione la legislazione e la giurisdizione nazionale senza dover fare riferimento ai presupposti per l’applicazione extraterritoriale del Decreto.
Assonime individua inoltre una serie di presidi e misure organizzative volti a scongiurare il rischio di commissione di reati del distaccato quali: l’adozione di un codice etico che non incontri limiti territoriali; la previsione nel modello organizzativo di procedure particolari per il lavoratore distaccato; una specifica attenzione all’aspetto dell’informazione e della formazione dei lavoratori distaccati.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 SI CONFIGURA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE ANCHE IN CASO DI ISOLATA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA
Con la sent. n.26293, la Corte di Cassazione ha ulteriormente ribadito l’importanza di un’adeguata organizzazione interna per la sicurezza sul lavoro in assenza della quale, al verificarsi di infortuni, può dirsi senz’altro configurata la responsabilità dell’ente.
Afferma la Corte che tale responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui la violazione della normativa antinfortunistica sia isolata e non sistematica, attraverso, ad esempio, l’impiego di un lavoratore non specializzato per l’esecuzione di operazioni non pertinenti alle sue mansioni.
Il verificarsi di una simile circostanza, sebbene isolata, non impedisce di ritenere sussistenti i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità dell’ente di cui all’art.5 del D. Lgs.231/01, ovvero l’interesse o il vantaggio perseguiti dall’ente attraverso la commissione del reato.
Ed infatti, precisano i Giudici di legittimità, tali criteri possono essere ravvisati: nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza; nell’incremento economico conseguente all’incremento della produttività non ostacolata dalla normativa prevenzionale; nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale; o, ancora nella velocizzazione degli interventi di manutenzione e di risparmio sul materiale.
Non rileva la circostanza che la violazione avvenga una sola volta, in quanto “l’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
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