D.LGS.231/01 BANDO ISI INAIL 2024/2025 INCENTIVI PER LE IMPRESE CHE ADOTTANO UN MODELLO 231
Il 18 dicembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo bando ISI INAIL 2025.
Il bando si rivolge ad enti e imprese, anche individuali e costituisce una importante opportunità per le stesse in quanto mette a disposizione 600 milioni di euro per migliorare i livelli di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.
Tra le iniziative che rientrano nel bando vi è l’adozione di modelli organizzativi per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
Come noto, il Modello 231 è uno strumento volto a prevenire la responsabilità amministrativa dell’ente in caso di reato commesso da un soggetto apicale, nonché un importante strumento per rafforzare l’organizzazione e la gestione interna dell’attività dell’ente.
Grazie al bando ISI INAIL, le imprese che adottano un Modello 231 possono accedere a contributi a fondo perduto fino all’80% delle spese sostenute.
La richiesta di finanziamento deve essere presentata esclusivamente in forma telematica sul sito ufficiale dell’INAIL entro il 26 febbraio 2025.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 PROPOSTA DI “MESSA ALLA PROVA” PER LE IMPRESE AL VAGLIO DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE ISTITUITA DA NORDIO
In tema di responsabilità ex D. Lgs.231/01, la Commissione ministeriale istituita dal ministro della giustizia Carlo Nordio sta prospettando un’interessante modalità di definizione della responsabilità penale degli enti.
La proposta, ribattezzata “messa alla prova” per le imprese, consiste in una prospettiva premiale e riparativa per l’ente dopo la commissione del fatto e l’instaurazione del procedimento nei suoi confronti.
In cosa si traduce tale proposta?
L’ipotesi al vaglio della commissione prevede una valorizzazione del modello post factum, cioè un modello organizzativo rivisto dalla società e adeguato tenendo conto delle contestazioni sollevate dall’autorità giudiziaria.
In questo modo, verrebbero valorizzate le imprese più attente nella prevenzione e nella gestione degli illeciti, con la conseguenza che se i giudici ritengono che il modello aggiornato si adegui alle prescrizioni, le accuse cadono e l’ente esce dal processo.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 FORMAZIONE DEL PERSONALE OBBLIGATORIA PER EVITARE RESPONSABILITÀ
Al fine di non incorrere in responsabilità 231 è necessario implementare una costante ed adeguata formazione del personale. Si tratta di principio ormai pacificamente sostenuto da dottrina e giurisprudenza, nonostante il D.lgs. 231/01 non preveda un espresso obbligo in tal senso.
L’associazione per le società per azioni italiane, infatti, ha offerto una rassegna giurisprudenziale sulla responsabilità amministrativa degli enti dalla quale emerge chiaramente la necessità della formazione per evitare la responsabilità.
La prima sentenza presa in considerazione da Assonime è la n.22586/2024, la quale ricollega l’omessa formazione e informazione dei lavoratori ad un vantaggio di spesa per l’ente, in quanto tale idoneo quindi a fondarne il presupposto della responsabilità.
Altra decisione sul tema riportata dall’associazione è la n.31665/2024 della Cassazione penale, nella quale si afferma che ai fini dell’esonero della responsabilità dell’ente è necessario che tutto il personale sia informato sulle regole generali di comportamento e sicurezza e sui rischi in cui possono incorrere.
La sentenza del Tribunale di Milano n.3314/2023, infine, pone l’accento sulla continua attività di formazione aziendale che è idonea ad escludere l’applicazione di sanzioni interdittive in capo all’ente.
Dalla disamina di tali decisioni è pertanto emersa la centrale rilevanza della formazione del personale ai fini della prevenzione dei reati e della responsabilità.
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dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 SEQUESTRO E CONFISCA. L’IMPORTANZA DELLA CONFISCA DIRETTA RISPETTO A QUELLA PER EQUIVALENTE
Con la sentenza n.44240/2024, la Corte di Cassazione ha chiarito l’importanza del rispetto delle modalità esecutive del sequestro nei confronti degli enti, sottolineando la necessità di ricorrere al sequestro “per equivalente” finalizzato alla confisca soltanto quando non sia possibile eseguire la confisca “diretta”.
Tale principio lo si ricava direttamente dall’art.19 del D. Lgs.231/01, a mente del quale “nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato” e che inoltre stabilisce che “quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato”.
In virtù di tale norma, la Suprema Corte ha ravvisato una violazione di legge nelle modalità di un sequestro operato dall’Agenzia delle Entrate che includeva crediti relativi ad attività non illecite e per annualità non pertinenti al reato contestato.
In particolare, secondo la Corte il sequestro “per equivalente” era stato eseguito erroneamente in quanto era ancora possibile agire in modo diretto sui crediti specifici pertinenti al reato.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
Continua
D.LGS.231/01 ESCLUSA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE IN CASO DI PREDISPOSIZIONE DI MISURE ANTINFORTUNISTICHE COLLETTIVE
La Corte di Cassazione, con sent. n.42968/2024, è tornata a pronunciarsi in tema di sicurezza sul lavoro e responsabilità dell’ente in caso di infortuni.
In particolare, nella sentenza in commento, la Suprema Corte ha posto l’accento sull’importanza del rispetto delle misure di sicurezza e sulla necessità di valutare la scelta delle misure di protezione collettive o individuali adottate.
I Giudici di legittimità hanno evidenziato che la presenza di dispositivi di sicurezza collettivi adeguati e la formazione dei lavoratori circa l’utilizzo degli stessi escludono la responsabilità dell’ente in caso di infortunio.
Infatti, richiamando l’art.111 del D. Lgs.81/2008 circa gli obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota, la Corte ha ribadito che i dispositivi di sicurezza collettiva costituiscono lo strumento di maggiore tutela e devono pertanto essere ritenuti prioritari, tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro, rispetto a quelli di protezione individuale, questi ultimi essendo indicati dalla legge “quale scelta subordinata nel caso in cui, per la durata dell’impiego e le caratteristiche del luogo, non sia logico adottare un’attrezzatura di lavoro più sicura”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha pertanto ritenuto non configurabile la responsabilità dell’ente in caso di omissione di dispositivi individuali qualora siano state adottate adeguate misure di protezione collettiva.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaSANZIONI TRIBUTARIE IL D.LGS. 87/2024 INTRODUCE NUOVE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
La Corte di Cassazione, con la sent. n.41238/2024 ha annullato la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli aveva confermato la condanna emessa nei confronti di un imprenditore che aveva omesso di versare l’Iva.
La Suprema Corte ha basato la propria decisione sulla nuovissima riforma delle sanzioni tributarie introdotta con il D. Lgs.87/2024 che ha modificato il sistema delle sanzioni amministrative e penali per i reati fiscali e ha previsto la riduzione delle sanzioni e nuove cause di non punibilità.
A fronte dell’orientamento giurisprudenziale minoritario, secondo cui, a seguito dell’emissione della fattura, il contribuente ha l’obbligo di versare il relativo contributo anche se tale emissione avviene prima del pagamento del corrispettivo, i Giudici di legittimità, con la sentenza in commento, hanno abbracciato la tesi più favorevole all’imprenditore che trova oggi riscontro nel D. Lgs.87/2024.
Infatti, la Riforma in questione, ha modificato l’art.13 del D. Lgs.74/2000, introducendo un nuovo comma 3-bis che prevede una causa di non punibilità “se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto”, prevedendo altresì che il giudice debba tenere conto “della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi”.
Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto che l’imprenditore che non ha versato l’Iva perché non ha incassato fatture, alla luce della nuova Riforma, non commette reato.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 I CONTROLLI DELL’ODV SI ESTENDONO ALLA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELLA SOCIETÀ
Il D.lgs. n.125/2024 ha attuato la direttiva europea 2022/2464, introducendo l’obbligo per le società di conformarsi nella rendicontazione agli standard europei di sostenibilità.
In particolare, è previsto che “le imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate includono in un’apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità”.
Da ciò potrebbe derivare un’estensione dell’attività di controllo dell’Organismo di vigilanza nominato ai sensi del D.lgs.231/01.
Infatti, tale report di sostenibilità potrà contenere molte informazioni da cui l’Odv potrà attingere nella sua attività di vigilanza, tra cui in particolare quelle relative ai progressi sulle tematiche ambientali e sulla “catena di valore”.
Tale ultimo aspetto è particolarmente importante al fine di valutare eventuali rischi legati ai reati presupposto e rileva la fondamentale importanza di Modelli organizzativi idonei a identificare e a prevenire i rischi presenti nella catena di appalti e di sub-appalti legati all’ambiente, alle condizioni e alla sicurezza del lavoro, punti sottoposti all’attenzione dell’Odv nella sua attività di vigilanza.
Alla luce della nuova normativa, quindi, l’Organismo di vigilanza potrà valutare la possibilità di estendere la sua attività di controllo e prevenzione dei reati presupposto attraverso l’analisi dei flussi informativi derivanti dal report sulla sostenibilità.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaSICUREZZA SUL LAVORO IN CASO DI GRAVI CARENZE ORGANIZZATIVE RISPONDE IL CDA ANCHE IN PRESENZA DI DELEGHE DI FUNZIONI E DI GESTIONE
Con la sentenza n.40682 depositata il 6 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha affermato un importante principio in tema di sicurezza del lavoro e di responsabilità della società in caso di incidenti sul lavoro.
La Suprema Corte ha ritenuto responsabili per omicidio colposo tutti i membri del consiglio di amministrazione della società presso la quale era avvenuto il decesso di un lavoratore a seguito di un grave incidente, nonostante la presenza di deleghe sia di gestione che di funzioni attribuite da delibere societarie che avrebbero di fatto dovuto alleggerire la posizione dei vertici della società.
I Giudici di legittimità hanno evidenziato come sussistano comunque dei doveri di vigilanza e programmazione dei membri del consiglio di amministrazione al fine di prevenire incidenti sul lavoro.
La presenza delle deleghe, infatti, non fa venir meno l’obbligo di controllo in capo ai vertici societari, anche al fine di esercitare la facoltà di intervento in funzione sostitutiva, in quanto permane comunque in capo al delegante “un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.
Da ciò deriva, sul piano della responsabilità, che “il soggetto delegante potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di culpa in eligendo o di culpa in vigilando che abbia avuto un ruolo eziologico rispetto agli accadimenti”.
Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, si erano inoltre verificate delle gravissime carenze sul piano organizzativo e della programmazione dell’attività che secondo la Cassazione sono senz’altro ascrivibili ai vertici societari.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 NEI CONFRONTI DELL’ENTE NON PUÒ TROVARE APPLICAZIONE LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
Con la sentenza n.37237/2024, la Corte di Cassazione ha ulteriormente ribadito l’autonomia della responsabilità amministrativa dell’ente ex D. Lgs.231/01, rispetto alla responsabilità penale della persona fisica autore del reato presupposto.
In particolare, la Suprema Corte, ha rafforzato tale principio dichiarando la non applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall’art.131 bis c.p. alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai suoi dirigenti o da soggetti sottoposti alla loro direzione.
Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno annullato la pronuncia con cui il Tribunale di Sassari aveva assolto la società dall’illecito amministrativo derivante dall’irregolare gestione di rifiuti urbani differenziati, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto.
La Cassazione, infatti, ha sottolineato la differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che abbia posto in essere il reato presupposto.
Di conseguenza, secondo la Corte, “tale autonomia esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
On. Avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 L’IMPUTAZIONE COATTA DA PARTE DEL GIP È PROVVEDIMENTO ABNORME NEI PROCEDIMENTI A CARICO DELL’ENTE
Con la sent. n. 37751/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta su un’importante questione relativa alla procedura di archiviazione nei procedimenti riguardanti la responsabilità degli enti ex D. Lgs.231/01.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che il GIP, in tali procedimenti, a fronte di una richiesta di archiviazione da parte del PM, non può disporre l’imputazione coatta. Non può, pertanto, trovare applicazione nei confronti degli enti quanto previsto dal codice di procedura penale per le persone fisiche.
L’art.58 del Decreto 231, sul punto è chiaro nello stabilire che spetta solo al Procuratore Generale il potere di svolgere ulteriori indagini e il controllo gerarchico sull’eventuale richiesta di archiviazione da parte del PM.
Secondo i Giudici di legittimità, la lettera della legge non dà adito a dubbi: “si è inteso espressamente attribuire al PM un potere di archiviazione diretta, con il solo controllo gerarchico del Procuratore Generale”.
Inoltre, la stessa Relazione al D. Lgs.231/01 chiarisce che l’adozione di un procedimento semplificato, senza controllo del giudice, si giustifica con la natura amministrativa della responsabilità dell’ente, che non richiede necessariamente un controllo giurisdizionale sulla inazione del Pubblico Ministero.
Di conseguenza, il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari ordina l’imputazione nei confronti dell’ente deve essere ritenuto affetto da abnormità in quanto “pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplica al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite”.
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dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
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