D.LGS.231/01 IL DECORSO DEI TERMINI DI DURATA DELLA MISURA INTERDITTIVA NON DETERMINA IL VENIR MENO DELL’INTERESSE AD IMPUGNARE DELL’ENTE
Con la sentenza n.38314/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito la sussistenza dell’interesse dell’ente a proporre appello cautelare nel caso di misure interdittive che hanno perso efficacia per scadenza del termine di durata.
L’interesse ad impugnare, infatti, deve essere costruito in chiave utilitaristica, nel senso che deve essere orientato a rimuovere un pregiudizio e a ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella della quale si sollecita il riesame.
L’ente, precisa la Suprema Corte, potrebbe avere un interesse concreto e attuale ad impugnare la misura, sebbene ormai inefficace, perché dalla stessa ne sono derivati effetti dannosi (nel caso in esame l’impossibilità di conseguire l’attestazione SOA necessaria per la partecipazione alle gare pubbliche).
I Giudici di legittimità escludono pertanto categoricamente ogni automatismo tra la perdita di efficacia della misura cautelare intedittiva per decorso dei termini di durata e la sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare, atteso che “la persistenza (o no) dell’interesse all’impugnazione deve essere apprezzata con riguardo non solo alla perdurante interdizione dei diritti e delle facoltà dell’ente ma anche con riguardo alla possibile rimozione delle concrete conseguenze pregiudizievoli che la misura cautelare divenuta inefficace abbia prodotto o continui a produrre”.
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Avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS. 231/01 NORMATIVA EUROPEA INTRODUCE NUOVE FATTISPECIE DI REATO E NUOVE MISURE SANZIONATORIE
Il decreto legislativo 30 dicembre 2025 n.211, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio scorso, ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva UE 2024/1226 riguardante la definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione.
L’intervento normativo ha condotto all’introduzione nel nostro codice penale di un nuovo capo I-bis del titolo I, libro II, rubricato “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”.
Tra le nuove fattispecie di reato introdotte nel nostro sistema penale spicca l’art.275-bis, che punisce la violazione di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea da parte di chi metta risorse a disposizione di soggetti in “black-list”.
Le novità normative investono direttamente anche la disciplina del D. Lgs.231/01, in primo luogo perché le nuove ipotesi di reato si inseriscono nel catalogo dei reati-presupposto di cui l’ente può essere chiamato a rispondere se commessi nel suo interesse o vantaggio.
In secondo luogo, la novella incide sul sistema della determinazione delle sanzioni pecuniarie a carico dell’ente, introducendo un meccanismo basato sul fatturato globale annuo dell’ente: per le violazioni più gravi l’ente è punito con una multa compresa tra l’1% e il 5% del fatturato globale dell’esercizio precedente, per altre violazioni la sanziona è compresa tra lo 0,5% e l’1%.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 LE NUOVE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Il 24 novembre scorso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato nuove linee guida inerenti il ruolo dell’OdV nel contesto della responsabilità dell’ente, fornendo importanti indicazioni sulla nomina dello stesso e sull’efficace attuazione dei modelli organizzativi.
In primo luogo, viene sottolineata la necessità di nominare un organismo indipendente, dotato di poteri autonomi che vigili sulla corretta osservanza del Modello organizzativo: la mancanza di tale organismo non potrà evitare il sorgere della responsabilità dell’ente neanche in presenza di un Modello organizzativo strutturato.
L’autonomia indica la libertà di azione e di autodeterminazione dell’OdV e viene garantita attraverso l’assegnazione di un budget adeguato per svolgere le proprie funzioni; l’indipendenza richiede invece l’assenza di conflitti di interesse nei confronti dell’ente.
Le linee guida, inoltre, mettono in evidenza che l’efficacia esimente del modello organizzativo può trovare applicazione solo in presenza di un OdV che sia anche qualificato.
L’organismo deve quindi possedere “un elevato livello di professionalità, combinando competenze tecniche e giuridiche per svolgere in modo efficace la propria funzione di controllo e prevenzione dei rischi-reato mappati nel Modello organizzativo”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 IL PM HA L’OBBLIGO DI PROCEDERE NEI CONFRONTI DELL’ENTE IN CASO DI COMMISSIONE DI UN REATO PRESUPPOSTO
Con la recentissima sentenza n.143/2026, la Sesta Sezione Penale della Cassazione ha sancito l’obbligatorietà dell’azione del PM nei confronti dell’ente nel caso in cui venga commesso uno dei reati presupposto previsti dal Decreto.
Tale obbligo gravante sul Pubblico Ministero sussiste indipendentemente dal fatto che il principio di cui all’art.112 Cost. sia direttamente applicabile alle sole persone fisiche.
Infatti, precisa la Suprema Corte nella sentenza in commento che “la scelta di procedere o meno nei confronti dell’ente non è discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n.231 del 2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art.112 Cost., è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale”.
In conclusione, in presenza della commissione di un reato presupposto ex D. Lgs.231/01, il PM ha l’obbligo di procedere all’accertamento della responsabilità dell’ente anche solo al fine di disporre la successiva archiviazione (nei procedimenti a carico dell’ente è infatti un potere riconosciuto direttamente al PM) con decisione che è soggetta al controllo
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGD.231/01 LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE NON PUÒ ESSERE AFFERMATA SULLA BASE DI UNA REGOLA CAUTELARE CREATA “EX POST”
Con la sentenza n.37972/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito i limiti della responsabilità dell’ente in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro.
La Suprema Corte ha infatti richiamato uno dei principi cardine del sistema penale, ovvero il principio di colpevolezza, alla stregua del quale è richiesta la sussistenza di un “coefficiente psicologico di partecipazione dell’autore al fatto” al fine di poter ritenere sussistente la responsabilità penale del soggetto; quindi, ha sottolineato l’importanza di una valutazione “ex ante” della colpa dell’ente, ovvero una valutazione sulla base di una regola cautelare preesistente all’evento che sia quindi in grado di fondare quel giudizio di rimproverabilità che sta alla base del richiamato principio.
Secondo i Giudici di legittimità, non può essere affermata la responsabilità dell’ente sulla base della “nota distorsione retrospettiva del “senno di poi”, mediante la quale si tende a ritenere prevedibile un evento, una volta che l’evento è ormai noto, e a costruire di conseguenza la regola cautelare che avrebbe potuto impedirlo”.
Prosegue la Corte affermando che “la creazione ex post della regola cautelare comporterebbe la prevedibilità di gran parte degli eventi dannosi, per cui la colpa sarebbe (quasi) sempre configurabile”.
Una simile impostazione sarebbe idonea a camuffare delle vere e proprie ipotesi di responsabilità oggettiva, che si porrebbero in aperto contrasto con i principi cardine del nostro sistema penale.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaWHISTLEBLOWING SÌ AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DEL SEGNALANTE VITTIMA DI RITORSIONI
Con la sentenza n.951/2025 del Tribunale di Bergamo, per la prima volta, è stata rafforzata ulteriormente la tutela del soggetto autore di segnalazione di condotte illecite sul luogo di lavoro, cd whistleblower.
La sentenza in commento, infatti, ha riconosciuto alla ricorrente, autrice di alcune segnalazioni di condotte illecite, un risarcimento per danno morale per essere stata vittima di comportamenti ritorsivi a seguito delle segnalazioni.
A seguito di tali segnalazioni, l’identità della lavoratrice era rivelata in evidente violazione dei principi di segretezza e riservatezza previsti dal D. Lgs. 24/2023 a tutela dei soggetti segnalanti, rendendola, quindi, bersaglio di pesanti ritorsioni da parte dei colleghi e dei superiori.
Il Tribunale di Bergamo, oltre ad aver dichiarato la nullità dei provvedimenti ritorsivi (procedimenti disciplinari, demansionamento), ha riconosciuto la responsabilità dell’ente per aver consentito il mantenersi di un “ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori” e ha altresì riconosciuto la sussistenza del danno morale inteso come sofferenza patita dal soggetto in conseguenza dell’illecito (paura, disperazione, distima di sé, vergogna), quantificandolo in via equitativa.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaWHISTLEBLOWING LE NUOVE DIRETTIVE DEL GARANTE DELLA PRIVACY IN TEMA DI SEGNALAZIONI
Con il D. Lgs.24/2023, l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva UE n.1937/2019, nota come “Direttiva Whistleblowing”, riguardante la protezione delle persone che segnalano le violazioni del diritto dell’Unione. Uno dei punti cardine della nuova disciplina è l’equilibrio tra la necessità di denunciare gli illeciti aziendali e l’esigenza di tutelare l’identità degli autori delle segnalazioni.
In questo contesto si inserisce il provvedimento n.581 del 9 ottobre 2025 del Garante per la protezione dei dati personali, il quale è intervenuto sugli schemi di Linee guida predisposti da ANAC, richiamando alcune cautele tecniche per garantire la piena protezione dei dati personali nel processo di gestione delle segnalazioni.
In particolare, il Garante sottolinea i rischi collegati all’utilizzo della posta elettronica come canale di segnalazione. Infatti, la posta elettronica, per sua natura, è un sistema che inevitabilmente lascia delle tracce, registrando metadati e log attraverso i quali è possibile risalire all’identità del segnalante.
È per questo motivo che il Garante ribadisce l’importanza di scegliere un sistema che sia sicuro e in grado di minimizzare la raccolta di dati tecnici evitando ogni forma di tracciabilità della persona.
Ciò diventa possibile grazie ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati che spetta ai soggetti pubblici e privati in qualità di titolari del trattamento.
Infine, ulteriore aspetto su cui si è soffermato il Garante nel provvedimento, riguarda il termine di conservazione delle segnalazioni, che viene fissato in cinque anni e trascorso il quale i dati devono essere cancellati o resi anonimi.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 NECESSARIO NESSO DI DERIVAZIONE CAUSALE TRA IL REATO E IL PROFITTO AI FINI DELLA CONFISCA
Con la sentenza n.37631/2025, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di confisca obbligatoria del profitto del reato disciplinata all’art.19 del D. Lgs.231/01.
La Suprema Corte ha stabilito il principio per cui non è possibile procedere alla confisca nei confronti dell’ente sulla sola base di una mera perizia contabile, in mancanza di prove certe circa la derivazione causale tra il reato e il profitto che è derivato dallo stesso.
Infatti, la quantificazione dell’utilità conseguita dall’ente derivante dalla sola perizia non può sopperire alla mancanza della prova e di dati notori precisi.
Richiamando le Sezioni Unite n.26654/2008, inoltre, i giudici di legittimità hanno ribadito che “il profitto del reato oggetto della confisca di cui all’art.19 del D. Lgs.231 del 2001 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto”.
Pertanto nell’ipotesi di impossibilità di dimostrare il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione dal reato presupposto, l’applicabilità della confisca deve ritenersi esclusa.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 L’ENTE È CHIAMATO A RISPONDERE IN CASO DI DEFICIT ORGANIZZATIVO NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI
In tema di gestione illecita di rifiuti, la Suprema Corte, nella sentenza n.33791/2025, ha sottolineato che la asserita presenza di figure qualificate o di procedure standardizzate non esclude la responsabilità dell’ente quando tali elementi non si traducano in un effettivo modello organizzativo idoneo a prevenire il reato.
Nel caso in esame, infatti, la Cassazione ha sottolineato come il deficit organizzativo dell’ente abbia reso possibile l’ingresso di rifiuti pericolosi nello stabilimento della società e come tale carenza organizzativa integri perfettamente il criterio di imputazione della responsabilità dell’ente secondo l’impostazione tipica del D. Lgs.231/01.
Inoltre, la Corte ha evidenziato che il mero richiamo alla presenza di un ingegnere ambientale e all’esistenza di procedure standardizzate non sia sufficiente al fine di escludere la responsabilità dell’ente, dal momento che la mera presenza di figure qualificate non integra, di per sé, un modello organizzativo.
Ciò che rileva ai fini del Decreto 231 è la predisposizione e la effettiva applicazione di protocolli che impediscano la commissione di reati; in caso contrario, la responsabilità dell’ente permane.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 LEGITTIMA LA CONFISCA NEI CONFRONTI DELL’ENTE ANCHE IN CASO DI ASSOLUZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI DIRITTO
Con la sentenza n.36683/2025, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima la confisca disposta ai sensi del D. Lgs.231/01 nei confronti dell’ente, nell’ipotesi in cui l’amministratore di diritto dell’ente stesso venga assolto e il reato sia ascritto agli amministratori di fatto.
Questo perché, precisa la Suprema Corte, nonostante tra l’ente e l’amministratore di fatto non ci sia un rapporto di immedesimazione organica, il reato commesso da quest’ultimo può produrre quale conseguenza un beneficio per la società, la quale pertanto non può considerarsi del tutto estranea.
Infatti, come sottolineato in sentenza, il reato “è comunque stato commesso, oltre che nell’interesse della società, da soggetti che erano legati alla società da un rapporto gestorio, di stabilirà, continuità e pregnanza tale da farli considerare amministratori di fatto della stessa, con la conseguenza che il reato non è stato commesso da soggetti estranei alla società, delle cui condotte questa non deve rispondere, bensì da soggetti che in via di fatto la amministravano e che hanno realizzato le condotte costituenti reato allo scopo di far conseguire alla società un profitto, sotto la forma di risparmio di spesa derivante dall’evasione d’imposta”.
Fondamentale è, per concludere, che l’ente consegua un vantaggio dalla commissione del reato, anche se questo sia posto in essere da soggetti che, pur non essendo rappresentanti di diritto, abbiano un ruolo centrale nella gestione della società.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
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