REATI TRIBUTARI SOLIDARIETÀ TRA GLI INDAGATI SOLO IN CASO DI IMPOSSIBILITÀ DI RICOSTRUIRE I SINGOLI PROFITTI
La Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sent. n.9973/2025, ha confermato un importante principio già affermato dalle Sezioni Unite in tema di sequestri e confische nei reati tributari.
Il principio ribadito dalla Suprema Corte è quello della proporzionalità tra quanto confiscato ad ogni indagato e l’effettiva quota di profitto dallo stesso conseguita a seguito della commissione del reato.
In caso di concorso di persone nel reato tributario, infatti, il regime di solidarietà tra gli indagati opera esclusivamente nell’ipotesi di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo.
Nella sentenza in commento, pertanto, la Corte ha accolto un’interpretazione già largamente diffusa, secondo cui, “solo nel caso in cui la natura della fattispecie concreta ed i rapporti economici ad essa sottostanti non consentano di individuare, allo stato degli atti, la quota di profitto concretamente attribuibile a ciascun concorrente o la sua esatta quantificazione, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve essere disposto per l’intero importo del profitto nei confronti di ciascuno, logicamente senza alcuna duplicazione e nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti” (Cfr. Cass. Pen. sent. n.33757/2022).
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
On. Avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaRIFORMA NORDIO: IN APPELLO NESSUN OBBLIGO PER IL DIFENSORE DI FIDUCIA DI DEPOSITARE MANDATO AD IMPUGNARE
In applicazione del principio “tempus regit actum”, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.8375/2025, ha accolto il ricorso presentato da un imputato avverso la decisione con cui la Corte di Appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile l’appello presentato nell’interesse dello stesso sulla base della mancanza dello specifico mandato ad impugnare ex art.581, co.1 quater c.p.p.
Correttamente, la Suprema Corte, ha rilevato che a decorrere dall’entrata in vigore della L. n.114/2024 (cd Riforma Nordio), l’obbligo di depositare specifico mandato ad impugnare non sussiste più in capo al difensore di fiducia.
Ed infatti, la Riforma Nordio, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare”, all’art.2, comma 1, lett. o) ha abrogato il comma 1-ter dell’art.581 c.p.p. e ha inserito al comma 1-quater, dopo le parole “del difensore” le parole “d’ufficio”.
Di conseguenza, alle impugnazioni proposte dopo il 24 agosto 2024, si applicherà la nuova disciplina prevista dalla Riforma e non sarà quindi necessario il deposito dello specifico mandato ad impugnare né della dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità.
Tale obbligo continuerà a trovare applicazione invece per l’impugnazione presentata dal difensore d’ufficio.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaLEGITTIMO IMPEDIMENTO: ANCHE UN IMPEGNO SUBENTRATO SUCCESSIVAMENTE PUÒ ESSERE CONSIDERATO PREVALENTE RISPETTO AD ALTRO PREESISTENTE
Con la sentenza n. 7276/2025, la prima sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento.
In particolare, la Corte ha stabilito che in caso di rinvio per legittimo impedimento per impegno sopravvenuto del difensore, “la priorità temporale è solo un parametro di valutazione, ma non richiede che l’impegno sia sorto prima, bensì che sia tempestivamente comunicato”.
Ed infatti, la decisione sull’istanza di rinvio richiede al giudice di merito un bilanciamento tra l’interesse difensivo e quello pubblico all’immediata trattazione del processo.
Nel caso in esame, il difensore lamentava la violazione del diritto di difesa da parte del Tribunale che aveva rigettato l’istanza di rinvio per concomitante impegno professionale dello stesso innanzi alla Suprema corte di Cassazione, in quanto sorto successivamente.
Nella sentenza in commento, i giudici di legittimità, hanno ribadito che “l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento, che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire a condizione che sia documentato e che il difensore 1) prospetti l’inadempimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; 2) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; 3) rappresenti l’assenza in detto procedimento di un difensore che possa validamente difendere l’imputato; 4) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art.102 c.p.p. sia nel processo in cui intende partecipare sia in quello in cui richiede il rinvio”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaI LIMITI AL RIUSO DELLE ACQUE REFLUE
Il Regolamento UE 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio mira a disciplinare il riutilizzo dell’acqua al fine di migliorare la sostenibilità dei sistemi di approvvigionamento idrico.
Questo Regolamento, in particolare, definisce i requisiti minimi per l’utilizzo delle acque reflue trattate, soprattutto per l’irrigazione agricola e in Italia sarà reso esecutivo mediante un Dpr posto in consultazione in una prima bozza dal Ministero dell’ambiente nel marzo 2023.
L’attuazione della disciplina europea ha fatto emergere, però, delle criticità che potrebbero limitare il riutilizzo delle acque reflue.
Infatti, da un lato, l’art.4 della bozza prevede che le acque affinate debbano rispettare determinati standard di qualità, requisito che sarebbe difficile da rispettare in quanto nel caso di riuso diretto è prevista la miscelazione di acque diverse.
Dall’altro lato, il fatto che le acque di riuso possano essere miscelate con altre acque potrebbe richiedere dei costi elevati gravanti sulle reti di distribuzione (Consorzi di Bonifica).
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 IL SEQUESTRO PREVENTIVO DEVE ESSERE ISPIRATO ALLA PROPORZIONALITÀ LUNGO TUTTA LA FASE DELLA SUA EFFICACIA
In tema di responsabilità dell’ente ex D. Lgs.231/01, quando a questo sia applicato il sequestro preventivo impeditivo, il giudice deve tener conto del principio di proporzionalità non solo nella fase genetica della misura cautelare ma per tutta la durata della sua efficacia.
A rafforzare tale criterio è intervenuta la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n.2836 del 23 gennaio 2025, che ribadisce la centralità del principio di proporzionalità quando trova applicazione il vincolo preventivo.
Ed infatti, quest’ultimo non può trasformarsi in una indeterminata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica, dovendo, al contrario, essere modulato coerentemente al suo scopo che è quello di evitare l’aggravamento del reato, la protrazione delle sue conseguenze o l’agevolazione di altri reati.
Il principio di proporzionalità, volto proprio ad evitare che l’ente possa subire gravi conseguenze a seguito dell’applicazione del sequestro preventivo, deve ispirare l’intera durata dello stesso, in modo da “graduare e modellare il vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 LE NORME SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI SI APPLICANO ANCHE ALLE SRL UNIPERSONALI
Con la sentenza n.42611/2024 la Corte di Cassazione ha ribadito un importante principio di diritto riguardante l’applicabilità alle S.r.l. unipersonali della disciplina relativa alla responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/01.
La Suprema Corte ha infatti rafforzato un principio già ampiamente condiviso in giurisprudenza per cui il Decreto 231 trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica e quindi anche nei confronti della società unipersonale che è distinta dalla persona fisica che ne detiene le quote (Cfr. Cass. Sent.49056/2017).
Tale principio lo si ricava direttamente dal tenore testuale dell’art.1 del D.lgs. 231/01, a mente del quale le disposizioni previste dal decreto si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, evocando quindi l’intero spettro di soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica.
Dal momento che la società unipersonale è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell’unico socio, cui la legge riconosce una personalità diversa da quella della persona fisica, questa rappresenta un autonomo centro di imputazione di interessi.
Di conseguenza, al fine di accertare se vi siano i presupposti per poter affermare la responsabilità dell’ente, occorrerà effettuare una verifica in concreto che non è legata solo a criteri quantitativi, cioè di dimensioni dell’impresa, quanto, piuttosto, “a criteri funzionali, fondati sulla impossibilità di distinguere un interesse dell’ente da quello della persona fisica che lo “governa”, e dunque, sulla impossibilità di configurare una colpevolezza normativa dell’ente – di fatto inesigibile – disgiunta da quella dell’unico socio” (Cfr. Cass. Sez. VI, sent. n.45100/2021).
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
On. Avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 IN CASO DI PATTEGGIAMENTO OBBLIGATORIA LA CONFISCA DEI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA ANCHE IN ASSENZA DI UN ACCORDO TRA LE PARTI
Nell’ambito dei procedimenti a carico dell’ente per responsabilità ex Decreto 231, con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve sempre applicare anche la sanzione della confisca del profitto del reato, anche nel caso in cui questa non sia stata oggetto dell’accordo tra le parti.
Tale principio è stato ribadito nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione n.4753 del 5 febbraio 2025.
In particolare, nella sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno evidenziato come la confisca del profitto del reato prevista e disciplinata all’art.19 del D. Lgs.231/01 si configura come sanzione “principale, obbligatoria ed autonoma, anche rispetto alle altre sanzioni previste a carico dell’ente”.
Di conseguenza, prosegue la Suprema Corte, la sua applicazione è sottratta alla disponibilità delle parti, le quali non possono concordarne l’esclusione, trattandosi di un “atto dovuto” per il giudice al ricorrere dei presupposti di legge.
Pertanto, qualora il giudice dovesse individuare la sussistenza di un profitto derivante dall’illecito, è tenuto ad applicare la sanzione della confisca, indipendentemente dall’assenza di un accorto delle parti sul punto.
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dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaAMMISSIBILE IL CONTROLLO GIUDIZIARIO DELL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA ANCHE IN ASSENZA DI RICORSO CONTRO IL PROVVEDIMENTO ORIGINARIO
Con la sentenza n.5514/2025, la Cassazione penale ha chiarito i dubbi relativi alla sussistenza del presupposto per la richiesta di controllo giudiziario dell’informazione di interdittiva antimafia, nelle ipotesi in cui l’impresa non abbia impugnato il provvedimento originario del prefetto.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un’impresa che non aveva impugnato l’originaria interdittiva e alla quale pertanto era stata preclusa la possibilità di ricorrere al controllo giudiziario volontario.
Tale richiesta di controllo era però stata avanzata in pendenza dell’impugnazione proposta contro il diniego della misura da parte del prefetto, circostanza, questa, che ha deposto nel senso dell’accoglimento del ricorso da parte della Corte. Infatti, quest’ultima, partendo dal presupposto che l’informativa non è una misura stabile nel tempo, ha affermato che l’impugnazione successiva del diniego di revisione è equiparabile all’impugnazione contro la misura originaria, comportando quindi la sussistenza del presupposto per la domanda di controllo giudiziario da parte dell’impresa che in un primo momento sia rimasta inerte.
Il giudice della prevenzione pertanto sarà chiamato a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione della misura, attraverso il controllo dell’occasionalità del pericolo di infiltrazione mafiosa e la possibilità di risanamento per l’impresa.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 L’IMPRESA CHE NON ADOTTA UN MODELLO ORGANIZZATIVO RISCHIA DI INCORRERE IN GRAVI CONSEGUENZE COME IL SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA
L’importanza e la necessità di adottare un adeguato Modello 231 è stata rimarcata dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n.47/2025.
Nella sentenza in commento, infatti, la Suprema Corte ha confermato la responsabilità amministrativa ex D. Lgs.231/01 di una società per il reato di autoriciclaggio, confermando altresì il sequestro preventivo di 999.000 euro che era stato disposto dal Tribunale.
In motivazione, i giudici di legittimità hanno sottolineato ancora una volta la necessità di un efficace sistema di prevenzione dei reati, che può avvenire soltanto attraverso l’adozione di un modello organizzativo idoneo e la cui assenza può determinare l’insorgere della responsabilità dell’ente.
Cosa devono fare le aziende per prevenire il rischio di incorrere in responsabilità 231 per il reato di autoriciclaggio ed evitare conseguenze molto gravi come il sequestro preventivo finalizzato alla confisca?
Innanzitutto adottare un Modello organizzativo o di gestione efficace, che è lo strumento privilegiato per esimere le società da responsabilità derivante da reato.
In secondo luogo, istituire un Organismo di Vigilanza che garantisca la corretta applicazione dello stesso e che si occupi di una adeguata formazione del personale.
Infine, implementare strumenti di controllo per la prevenzione degli illeciti, quale quello delle segnalazioni disciplinato dal cd Decreto Whistleblowing.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaL’IMPORTANZA DEL “WHISTLEBLOWING” NELLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE E NELL’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
Il luogo di lavoro è il posto in cui le persone trascorrono la maggior parte del proprio tempo. Per questo motivo, un’importante sfida che i manager si trovano ogni giorno ad affrontare, è quella di garantire il benessere del personale anche al fine di migliorarne la produttività.
In questo senso, risulta cruciale per le aziende predisporre dei modelli organizzativi efficaci, idonei e che prevedano una concreta attuazione dell’istituto del “Whistleblowing”.
Introdotta nel nostro ordinamento con il D.lgs. 24/2023, attuativo della direttiva UE 2019/1937, la nuova disciplina sul “Whistleblowing” mira a stabilire norme comuni per favorire l’emersione di condotte illecite, garantendo, al contempo, adeguata tutela al cd “segnalante”, ovvero colui che decide di fare delle segnalazioni di violazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.
È quindi chiaro che la predisposizione di adeguati canali di segnalazione delle condotte illecite rappresenti un reale supporto per i manager nonché uno strumento di crescita per l’ente.
Inoltre, tali procedure sono in grado di favorire l’ascolto, la trasparenza e l’attenzione ai bisogni dei dipendenti.
Lo strumento del “Whistleblowing”, pertanto, se utilizzato nel modo giusto e, soprattutto, con una adeguata tutela del segnalante, è utile a favorire la valorizzazione delle risorse umane e, di conseguenza, migliorare l’assetto organizzativo, sia nella direzione della prevenzione dei reati che del conseguimento degli obiettivi.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
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