D.LGS.231/01 È ONERE DELL’ACCUSA DIMOSTRARE LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE CHE FONDA LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
Con la sentenza n.8397/2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla cd “colpa di organizzazione” quale criterio che caratterizza l’illecito amministrativo dell’ente.
Quest’ultima può essere definita come il deficit di previsione, valutazione e gestione del rischio e nella mancata adozione o effettiva attuazione di modelli organizzativi e sistemi di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
È proprio il riscontro di tale deficit organizzativo a consentire l’imputazione all’ente dell’illecito realizzato nel suo ambito operativo e l’onere di dimostrarne la sussistenza incombe sull’accusa: “spetta all’accusa dimostrare l’esistenza dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell’ente e l’avere essa agito nell’interesse del secondo”.
In tale quadro della ripartizione dell’onere probatorio, pertanto, l’accusa dovrà in primo luogo dimostrare l’esistenza di un reato presupposto commesso dalla persona fisica nell’interesse o a vantaggio dell’ente e, in secondo luogo, la sussistenza del deficit organizzativo ovvero della cd. colpa di organizzazione.
Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto posto in posizione apicale, si verifica una parziale inversione dell’onere della prova, dovendo in tal caso essere l’ente a dimostrare di aver adottato un modello organizzativo idoneo ed efficace e provare che questo sia stato fraudolentemente eluso da parte dell’autore del reato.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 E SICUREZZA SUL LAVORO IL VANTAGGIO DERIVANTE DAL RISPARMIO SULL’ADOZIONE DI MISURE ANTINFORTUNICHE FONDA LA RESPONABILITÀ DELL’ENTE
Con la sentenza n.7563/2026 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri di imputazione della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.
In particolare, con riferimento al tema della sicurezza sul lavoro e della violazione della normativa antinfortunistica, la Suprema Corte ha sottolineato che il risparmio derivato all’ente dalla violazione delle norme di prevenzione integra il criterio del vantaggio, idoneo a fondare la responsabilità dell’ente. Infatti, come già affermato in altre numerose pronunce, “la responsabilità da reato degli enti non può essere inferita dalla sola prova del reato presupposto, postulando invece, sul piano oggettivo, la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente”.
Tale vantaggio può senz’altro derivare dal risparmio del costo per la predisposizione di misure di sicurezza e per la conseguente attività di informazione, nonché dal risparmio per la mancata predisposizione di un sistema disciplinare.
La Suprema Corte ha inoltre ritenuto che il vantaggio per l’ente possa essere ricollegato anche “all’omessa formazione e informazione dei dipendenti, traducendosi in un risparmio di spesa, sia in termini di mancata sopportazione dei relativi costi, sia per effetto della circostanza che i dipendenti, ove impegnati nella frequenza di corsi, sono distolti dall’attività lavorativa”.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 LA CASSAZIONE RIBADISCE L’AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
Con le recentissime sentenze n.142/2026 e n. 143/2026, relative alla medesima vicenda, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul tema, già più volte ribadito, dell’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella della persona fisica autore del reato presupposto ex D. Lgs.231/01.
In particolare, la Corte ha sottolineato come la responsabilità dell’ente non possa farsi discendere in automatico dall’affermazione della responsabilità della persona fisica, ma deve necessariamente derivare dalla dimostrazione della sussistenza della cd colpa di organizzazione, ossia nel difetto organizzativo, gestionale o di controllo che ha reso possibile la commissione del reato.
Tale onere probatorio grava sulla pubblica accusa che dovrà, preliminarmente, dimostrare la commissione del reato da parte della persona fisica e, qualora questo rientri tra i reati-presupposto previsti dal Decreto 231, dovrà estendere l’accertamento della responsabilità anche nei confronti dell’ente, posto che “pur non applicandosi il principio costituzionale dettato dall’art.112 Cost. l’obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E INFORTUNI SUL LAVORO PER LA CASSAZIONE È SUFFICIENTE IL NESSO CON UNO SOLO DEGLI AUTORI MATERIALI
Con la sentenza n.5357/2026, la IV Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato un importante principio in tema di responsabilità da reato dell’ente ex Decreto 231, sottolineando come non sia necessario accertare il nesso tra la responsabilità di ciascun imputato e l’interesse o il vantaggio dell’ente in caso di più imputazioni.
Infatti, in primo luogo la Suprema Corte ha richiamato il principio dell’alternatività dei requisiti possono fondare la responsabilità dell’ente, e quindi dell’“interesse” e del “vantaggio” derivanti dal reato, che non devono necessariamente concorrere.
In secondo luogo, i giudici, con riguardo ai soggetti responsabili del reato, hanno evidenziato come, in caso di plurime imputazioni del medesimo infortunio, non è richiesto che “sia accertato per ciascuno degli imputati il rapporto di connessione tra la loro responsabilità penale e l’ente, essendo sufficiente che tale relazione sussista con riguardo a un singolo autore del reato”.
Dalla sentenza in commento si evince come, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente, l’onere probatorio sia “affievolito” e da qui l’importanza dell’adozione di un Modello 231 realmente efficace e la prova di un sistema organizzativo idoneo e prevenire proprio quel tipo di violazione.
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Avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 IL DECORSO DEI TERMINI DI DURATA DELLA MISURA INTERDITTIVA NON DETERMINA IL VENIR MENO DELL’INTERESSE AD IMPUGNARE DELL’ENTE
Con la sentenza n.38314/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito la sussistenza dell’interesse dell’ente a proporre appello cautelare nel caso di misure interdittive che hanno perso efficacia per scadenza del termine di durata.
L’interesse ad impugnare, infatti, deve essere costruito in chiave utilitaristica, nel senso che deve essere orientato a rimuovere un pregiudizio e a ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella della quale si sollecita il riesame.
L’ente, precisa la Suprema Corte, potrebbe avere un interesse concreto e attuale ad impugnare la misura, sebbene ormai inefficace, perché dalla stessa ne sono derivati effetti dannosi (nel caso in esame l’impossibilità di conseguire l’attestazione SOA necessaria per la partecipazione alle gare pubbliche).
I Giudici di legittimità escludono pertanto categoricamente ogni automatismo tra la perdita di efficacia della misura cautelare intedittiva per decorso dei termini di durata e la sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare, atteso che “la persistenza (o no) dell’interesse all’impugnazione deve essere apprezzata con riguardo non solo alla perdurante interdizione dei diritti e delle facoltà dell’ente ma anche con riguardo alla possibile rimozione delle concrete conseguenze pregiudizievoli che la misura cautelare divenuta inefficace abbia prodotto o continui a produrre”.
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Avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS. 231/01 NORMATIVA EUROPEA INTRODUCE NUOVE FATTISPECIE DI REATO E NUOVE MISURE SANZIONATORIE
Il decreto legislativo 30 dicembre 2025 n.211, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio scorso, ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva UE 2024/1226 riguardante la definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione.
L’intervento normativo ha condotto all’introduzione nel nostro codice penale di un nuovo capo I-bis del titolo I, libro II, rubricato “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”.
Tra le nuove fattispecie di reato introdotte nel nostro sistema penale spicca l’art.275-bis, che punisce la violazione di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea da parte di chi metta risorse a disposizione di soggetti in “black-list”.
Le novità normative investono direttamente anche la disciplina del D. Lgs.231/01, in primo luogo perché le nuove ipotesi di reato si inseriscono nel catalogo dei reati-presupposto di cui l’ente può essere chiamato a rispondere se commessi nel suo interesse o vantaggio.
In secondo luogo, la novella incide sul sistema della determinazione delle sanzioni pecuniarie a carico dell’ente, introducendo un meccanismo basato sul fatturato globale annuo dell’ente: per le violazioni più gravi l’ente è punito con una multa compresa tra l’1% e il 5% del fatturato globale dell’esercizio precedente, per altre violazioni la sanziona è compresa tra lo 0,5% e l’1%.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 LE NUOVE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Il 24 novembre scorso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato nuove linee guida inerenti il ruolo dell’OdV nel contesto della responsabilità dell’ente, fornendo importanti indicazioni sulla nomina dello stesso e sull’efficace attuazione dei modelli organizzativi.
In primo luogo, viene sottolineata la necessità di nominare un organismo indipendente, dotato di poteri autonomi che vigili sulla corretta osservanza del Modello organizzativo: la mancanza di tale organismo non potrà evitare il sorgere della responsabilità dell’ente neanche in presenza di un Modello organizzativo strutturato.
L’autonomia indica la libertà di azione e di autodeterminazione dell’OdV e viene garantita attraverso l’assegnazione di un budget adeguato per svolgere le proprie funzioni; l’indipendenza richiede invece l’assenza di conflitti di interesse nei confronti dell’ente.
Le linee guida, inoltre, mettono in evidenza che l’efficacia esimente del modello organizzativo può trovare applicazione solo in presenza di un OdV che sia anche qualificato.
L’organismo deve quindi possedere “un elevato livello di professionalità, combinando competenze tecniche e giuridiche per svolgere in modo efficace la propria funzione di controllo e prevenzione dei rischi-reato mappati nel Modello organizzativo”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 IL PM HA L’OBBLIGO DI PROCEDERE NEI CONFRONTI DELL’ENTE IN CASO DI COMMISSIONE DI UN REATO PRESUPPOSTO
Con la recentissima sentenza n.143/2026, la Sesta Sezione Penale della Cassazione ha sancito l’obbligatorietà dell’azione del PM nei confronti dell’ente nel caso in cui venga commesso uno dei reati presupposto previsti dal Decreto.
Tale obbligo gravante sul Pubblico Ministero sussiste indipendentemente dal fatto che il principio di cui all’art.112 Cost. sia direttamente applicabile alle sole persone fisiche.
Infatti, precisa la Suprema Corte nella sentenza in commento che “la scelta di procedere o meno nei confronti dell’ente non è discrezionale, posto che la disciplina introdotta dal d.lgs. n.231 del 2001, pur contemplando una responsabilità non dichiaratamente penale e, quindi, sottratta al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale ex art.112 Cost., è pur sempre contemplata in un provvedimento legislativo che, per sua natura, non è suscettibile di applicazione discrezionale”.
In conclusione, in presenza della commissione di un reato presupposto ex D. Lgs.231/01, il PM ha l’obbligo di procedere all’accertamento della responsabilità dell’ente anche solo al fine di disporre la successiva archiviazione (nei procedimenti a carico dell’ente è infatti un potere riconosciuto direttamente al PM) con decisione che è soggetta al controllo
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGD.231/01 LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE NON PUÒ ESSERE AFFERMATA SULLA BASE DI UNA REGOLA CAUTELARE CREATA “EX POST”
Con la sentenza n.37972/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito i limiti della responsabilità dell’ente in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro.
La Suprema Corte ha infatti richiamato uno dei principi cardine del sistema penale, ovvero il principio di colpevolezza, alla stregua del quale è richiesta la sussistenza di un “coefficiente psicologico di partecipazione dell’autore al fatto” al fine di poter ritenere sussistente la responsabilità penale del soggetto; quindi, ha sottolineato l’importanza di una valutazione “ex ante” della colpa dell’ente, ovvero una valutazione sulla base di una regola cautelare preesistente all’evento che sia quindi in grado di fondare quel giudizio di rimproverabilità che sta alla base del richiamato principio.
Secondo i Giudici di legittimità, non può essere affermata la responsabilità dell’ente sulla base della “nota distorsione retrospettiva del “senno di poi”, mediante la quale si tende a ritenere prevedibile un evento, una volta che l’evento è ormai noto, e a costruire di conseguenza la regola cautelare che avrebbe potuto impedirlo”.
Prosegue la Corte affermando che “la creazione ex post della regola cautelare comporterebbe la prevedibilità di gran parte degli eventi dannosi, per cui la colpa sarebbe (quasi) sempre configurabile”.
Una simile impostazione sarebbe idonea a camuffare delle vere e proprie ipotesi di responsabilità oggettiva, che si porrebbero in aperto contrasto con i principi cardine del nostro sistema penale.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaWHISTLEBLOWING SÌ AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DEL SEGNALANTE VITTIMA DI RITORSIONI
Con la sentenza n.951/2025 del Tribunale di Bergamo, per la prima volta, è stata rafforzata ulteriormente la tutela del soggetto autore di segnalazione di condotte illecite sul luogo di lavoro, cd whistleblower.
La sentenza in commento, infatti, ha riconosciuto alla ricorrente, autrice di alcune segnalazioni di condotte illecite, un risarcimento per danno morale per essere stata vittima di comportamenti ritorsivi a seguito delle segnalazioni.
A seguito di tali segnalazioni, l’identità della lavoratrice era rivelata in evidente violazione dei principi di segretezza e riservatezza previsti dal D. Lgs. 24/2023 a tutela dei soggetti segnalanti, rendendola, quindi, bersaglio di pesanti ritorsioni da parte dei colleghi e dei superiori.
Il Tribunale di Bergamo, oltre ad aver dichiarato la nullità dei provvedimenti ritorsivi (procedimenti disciplinari, demansionamento), ha riconosciuto la responsabilità dell’ente per aver consentito il mantenersi di un “ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori” e ha altresì riconosciuto la sussistenza del danno morale inteso come sofferenza patita dal soggetto in conseguenza dell’illecito (paura, disperazione, distima di sé, vergogna), quantificandolo in via equitativa.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
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