D.LGS.231/01 IN CASO DI PATTEGGIAMENTO OBBLIGATORIA LA CONFISCA DEI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA ANCHE IN ASSENZA DI UN ACCORDO TRA LE PARTI
Nell’ambito dei procedimenti a carico dell’ente per responsabilità ex Decreto 231, con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve sempre applicare anche la sanzione della confisca del profitto del reato, anche nel caso in cui questa non sia stata oggetto dell’accordo tra le parti.
Tale principio è stato ribadito nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione n.4753 del 5 febbraio 2025.
In particolare, nella sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno evidenziato come la confisca del profitto del reato prevista e disciplinata all’art.19 del D. Lgs.231/01 si configura come sanzione “principale, obbligatoria ed autonoma, anche rispetto alle altre sanzioni previste a carico dell’ente”.
Di conseguenza, prosegue la Suprema Corte, la sua applicazione è sottratta alla disponibilità delle parti, le quali non possono concordarne l’esclusione, trattandosi di un “atto dovuto” per il giudice al ricorrere dei presupposti di legge.
Pertanto, qualora il giudice dovesse individuare la sussistenza di un profitto derivante dall’illecito, è tenuto ad applicare la sanzione della confisca, indipendentemente dall’assenza di un accorto delle parti sul punto.
#patteggiamento #responsabilità #ente #confisca
dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaAMMISSIBILE IL CONTROLLO GIUDIZIARIO DELL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA ANCHE IN ASSENZA DI RICORSO CONTRO IL PROVVEDIMENTO ORIGINARIO
Con la sentenza n.5514/2025, la Cassazione penale ha chiarito i dubbi relativi alla sussistenza del presupposto per la richiesta di controllo giudiziario dell’informazione di interdittiva antimafia, nelle ipotesi in cui l’impresa non abbia impugnato il provvedimento originario del prefetto.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un’impresa che non aveva impugnato l’originaria interdittiva e alla quale pertanto era stata preclusa la possibilità di ricorrere al controllo giudiziario volontario.
Tale richiesta di controllo era però stata avanzata in pendenza dell’impugnazione proposta contro il diniego della misura da parte del prefetto, circostanza, questa, che ha deposto nel senso dell’accoglimento del ricorso da parte della Corte. Infatti, quest’ultima, partendo dal presupposto che l’informativa non è una misura stabile nel tempo, ha affermato che l’impugnazione successiva del diniego di revisione è equiparabile all’impugnazione contro la misura originaria, comportando quindi la sussistenza del presupposto per la domanda di controllo giudiziario da parte dell’impresa che in un primo momento sia rimasta inerte.
Il giudice della prevenzione pertanto sarà chiamato a verificare la sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione della misura, attraverso il controllo dell’occasionalità del pericolo di infiltrazione mafiosa e la possibilità di risanamento per l’impresa.
#interdittiva #impugnazione #revisionemisura
Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 L’IMPRESA CHE NON ADOTTA UN MODELLO ORGANIZZATIVO RISCHIA DI INCORRERE IN GRAVI CONSEGUENZE COME IL SEQUESTRO PREVENTIVO FINALIZZATO ALLA CONFISCA
L’importanza e la necessità di adottare un adeguato Modello 231 è stata rimarcata dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n.47/2025.
Nella sentenza in commento, infatti, la Suprema Corte ha confermato la responsabilità amministrativa ex D. Lgs.231/01 di una società per il reato di autoriciclaggio, confermando altresì il sequestro preventivo di 999.000 euro che era stato disposto dal Tribunale.
In motivazione, i giudici di legittimità hanno sottolineato ancora una volta la necessità di un efficace sistema di prevenzione dei reati, che può avvenire soltanto attraverso l’adozione di un modello organizzativo idoneo e la cui assenza può determinare l’insorgere della responsabilità dell’ente.
Cosa devono fare le aziende per prevenire il rischio di incorrere in responsabilità 231 per il reato di autoriciclaggio ed evitare conseguenze molto gravi come il sequestro preventivo finalizzato alla confisca?
Innanzitutto adottare un Modello organizzativo o di gestione efficace, che è lo strumento privilegiato per esimere le società da responsabilità derivante da reato.
In secondo luogo, istituire un Organismo di Vigilanza che garantisca la corretta applicazione dello stesso e che si occupi di una adeguata formazione del personale.
Infine, implementare strumenti di controllo per la prevenzione degli illeciti, quale quello delle segnalazioni disciplinato dal cd Decreto Whistleblowing.
#responsabilitàente #sequestropreventivo #modello231
Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaL’IMPORTANZA DEL “WHISTLEBLOWING” NELLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE E NELL’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
Il luogo di lavoro è il posto in cui le persone trascorrono la maggior parte del proprio tempo. Per questo motivo, un’importante sfida che i manager si trovano ogni giorno ad affrontare, è quella di garantire il benessere del personale anche al fine di migliorarne la produttività.
In questo senso, risulta cruciale per le aziende predisporre dei modelli organizzativi efficaci, idonei e che prevedano una concreta attuazione dell’istituto del “Whistleblowing”.
Introdotta nel nostro ordinamento con il D.lgs. 24/2023, attuativo della direttiva UE 2019/1937, la nuova disciplina sul “Whistleblowing” mira a stabilire norme comuni per favorire l’emersione di condotte illecite, garantendo, al contempo, adeguata tutela al cd “segnalante”, ovvero colui che decide di fare delle segnalazioni di violazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.
È quindi chiaro che la predisposizione di adeguati canali di segnalazione delle condotte illecite rappresenti un reale supporto per i manager nonché uno strumento di crescita per l’ente.
Inoltre, tali procedure sono in grado di favorire l’ascolto, la trasparenza e l’attenzione ai bisogni dei dipendenti.
Lo strumento del “Whistleblowing”, pertanto, se utilizzato nel modo giusto e, soprattutto, con una adeguata tutela del segnalante, è utile a favorire la valorizzazione delle risorse umane e, di conseguenza, migliorare l’assetto organizzativo, sia nella direzione della prevenzione dei reati che del conseguimento degli obiettivi.
#whistleblowing #ente #segnalazioneilleciti #luogodilavoro
Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 BANDO ISI INAIL 2024/2025 INCENTIVI PER LE IMPRESE CHE ADOTTANO UN MODELLO 231
Il 18 dicembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il nuovo bando ISI INAIL 2025.
Il bando si rivolge ad enti e imprese, anche individuali e costituisce una importante opportunità per le stesse in quanto mette a disposizione 600 milioni di euro per migliorare i livelli di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.
Tra le iniziative che rientrano nel bando vi è l’adozione di modelli organizzativi per la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.
Come noto, il Modello 231 è uno strumento volto a prevenire la responsabilità amministrativa dell’ente in caso di reato commesso da un soggetto apicale, nonché un importante strumento per rafforzare l’organizzazione e la gestione interna dell’attività dell’ente.
Grazie al bando ISI INAIL, le imprese che adottano un Modello 231 possono accedere a contributi a fondo perduto fino all’80% delle spese sostenute.
La richiesta di finanziamento deve essere presentata esclusivamente in forma telematica sul sito ufficiale dell’INAIL entro il 26 febbraio 2025.
#Modello231 #responsabilità #ente #bandoinail
Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 PROPOSTA DI “MESSA ALLA PROVA” PER LE IMPRESE AL VAGLIO DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE ISTITUITA DA NORDIO
In tema di responsabilità ex D. Lgs.231/01, la Commissione ministeriale istituita dal ministro della giustizia Carlo Nordio sta prospettando un’interessante modalità di definizione della responsabilità penale degli enti.
La proposta, ribattezzata “messa alla prova” per le imprese, consiste in una prospettiva premiale e riparativa per l’ente dopo la commissione del fatto e l’instaurazione del procedimento nei suoi confronti.
In cosa si traduce tale proposta?
L’ipotesi al vaglio della commissione prevede una valorizzazione del modello post factum, cioè un modello organizzativo rivisto dalla società e adeguato tenendo conto delle contestazioni sollevate dall’autorità giudiziaria.
In questo modo, verrebbero valorizzate le imprese più attente nella prevenzione e nella gestione degli illeciti, con la conseguenza che se i giudici ritengono che il modello aggiornato si adegui alle prescrizioni, le accuse cadono e l’ente esce dal processo.
#responsabilità #modelloorganizzativo #ente #dlgs231
Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 FORMAZIONE DEL PERSONALE OBBLIGATORIA PER EVITARE RESPONSABILITÀ
Al fine di non incorrere in responsabilità 231 è necessario implementare una costante ed adeguata formazione del personale. Si tratta di principio ormai pacificamente sostenuto da dottrina e giurisprudenza, nonostante il D.lgs. 231/01 non preveda un espresso obbligo in tal senso.
L’associazione per le società per azioni italiane, infatti, ha offerto una rassegna giurisprudenziale sulla responsabilità amministrativa degli enti dalla quale emerge chiaramente la necessità della formazione per evitare la responsabilità.
La prima sentenza presa in considerazione da Assonime è la n.22586/2024, la quale ricollega l’omessa formazione e informazione dei lavoratori ad un vantaggio di spesa per l’ente, in quanto tale idoneo quindi a fondarne il presupposto della responsabilità.
Altra decisione sul tema riportata dall’associazione è la n.31665/2024 della Cassazione penale, nella quale si afferma che ai fini dell’esonero della responsabilità dell’ente è necessario che tutto il personale sia informato sulle regole generali di comportamento e sicurezza e sui rischi in cui possono incorrere.
La sentenza del Tribunale di Milano n.3314/2023, infine, pone l’accento sulla continua attività di formazione aziendale che è idonea ad escludere l’applicazione di sanzioni interdittive in capo all’ente.
Dalla disamina di tali decisioni è pertanto emersa la centrale rilevanza della formazione del personale ai fini della prevenzione dei reati e della responsabilità.
#responsabilitàente #formazione #informazione #dlgs231
dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 SEQUESTRO E CONFISCA. L’IMPORTANZA DELLA CONFISCA DIRETTA RISPETTO A QUELLA PER EQUIVALENTE
Con la sentenza n.44240/2024, la Corte di Cassazione ha chiarito l’importanza del rispetto delle modalità esecutive del sequestro nei confronti degli enti, sottolineando la necessità di ricorrere al sequestro “per equivalente” finalizzato alla confisca soltanto quando non sia possibile eseguire la confisca “diretta”.
Tale principio lo si ricava direttamente dall’art.19 del D. Lgs.231/01, a mente del quale “nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato” e che inoltre stabilisce che “quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato”.
In virtù di tale norma, la Suprema Corte ha ravvisato una violazione di legge nelle modalità di un sequestro operato dall’Agenzia delle Entrate che includeva crediti relativi ad attività non illecite e per annualità non pertinenti al reato contestato.
In particolare, secondo la Corte il sequestro “per equivalente” era stato eseguito erroneamente in quanto era ancora possibile agire in modo diretto sui crediti specifici pertinenti al reato.
#sequestro #confisca #CortediCassazione #dlgs231
Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
Continua
D.LGS.231/01 ESCLUSA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE IN CASO DI PREDISPOSIZIONE DI MISURE ANTINFORTUNISTICHE COLLETTIVE
La Corte di Cassazione, con sent. n.42968/2024, è tornata a pronunciarsi in tema di sicurezza sul lavoro e responsabilità dell’ente in caso di infortuni.
In particolare, nella sentenza in commento, la Suprema Corte ha posto l’accento sull’importanza del rispetto delle misure di sicurezza e sulla necessità di valutare la scelta delle misure di protezione collettive o individuali adottate.
I Giudici di legittimità hanno evidenziato che la presenza di dispositivi di sicurezza collettivi adeguati e la formazione dei lavoratori circa l’utilizzo degli stessi escludono la responsabilità dell’ente in caso di infortunio.
Infatti, richiamando l’art.111 del D. Lgs.81/2008 circa gli obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota, la Corte ha ribadito che i dispositivi di sicurezza collettiva costituiscono lo strumento di maggiore tutela e devono pertanto essere ritenuti prioritari, tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro, rispetto a quelli di protezione individuale, questi ultimi essendo indicati dalla legge “quale scelta subordinata nel caso in cui, per la durata dell’impiego e le caratteristiche del luogo, non sia logico adottare un’attrezzatura di lavoro più sicura”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha pertanto ritenuto non configurabile la responsabilità dell’ente in caso di omissione di dispositivi individuali qualora siano state adottate adeguate misure di protezione collettiva.
#dlgs231 #sicurezzasullavoro #dispositividisicurezza
Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaSANZIONI TRIBUTARIE IL D.LGS. 87/2024 INTRODUCE NUOVE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
La Corte di Cassazione, con la sent. n.41238/2024 ha annullato la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli aveva confermato la condanna emessa nei confronti di un imprenditore che aveva omesso di versare l’Iva.
La Suprema Corte ha basato la propria decisione sulla nuovissima riforma delle sanzioni tributarie introdotta con il D. Lgs.87/2024 che ha modificato il sistema delle sanzioni amministrative e penali per i reati fiscali e ha previsto la riduzione delle sanzioni e nuove cause di non punibilità.
A fronte dell’orientamento giurisprudenziale minoritario, secondo cui, a seguito dell’emissione della fattura, il contribuente ha l’obbligo di versare il relativo contributo anche se tale emissione avviene prima del pagamento del corrispettivo, i Giudici di legittimità, con la sentenza in commento, hanno abbracciato la tesi più favorevole all’imprenditore che trova oggi riscontro nel D. Lgs.87/2024.
Infatti, la Riforma in questione, ha modificato l’art.13 del D. Lgs.74/2000, introducendo un nuovo comma 3-bis che prevede una causa di non punibilità “se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto”, prevedendo altresì che il giudice debba tenere conto “della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi”.
Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto che l’imprenditore che non ha versato l’Iva perché non ha incassato fatture, alla luce della nuova Riforma, non commette reato.
#reatifiscali #sanzionitributarie #riforma #causadinonpunibilità
Dott.ssa Concetta Sferrazza
Continua