D.LGS.231/01 IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE SUGLI EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
Con la sent. n. 25648/2024 la Corte di Cassazione, statuendo che la cancellazione di una società dal Registro delle imprese comporta l’estinzione dell’illecito, riapre il contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto l’equiparazione della cancellazione della società alla morte del reo che estingue il reato.
Nella sentenza in esame, infatti, la Suprema Corte afferma che “le formalità della cancellazione dal registro delle imprese comportano il venir meno della persona giuridica, con l’inevitabile conclusione che le si estendano le disposizioni riguardanti l’imputato, ai sensi dell’art. 35 del D. lgs. n.231 del 2001 e, si generino, così, gli stessi effetti della morte del reo”.
Questo perché, a parere della Corte, sarebbe del tutto inutile applicare una sanzione ad un soggetto inesistente sotto il profilo civilistico e, inoltre, perché le sanzioni previste dal Decreto 231 mirano a limitare o inibire specifiche attività svolte dall’ente sia per ragioni punitive sia per favorirne l’adeguamento al sistema normativo, funzioni che non potrebbero essere perseguite se dovesse venir meno il soggetto destinatario della sanzione stessa.
Questa recente pronuncia si pone in palese contrasto con numerose statuizioni di senso opposto, anche della stessa Corte di Cassazione, che invece si basano sul principio secondo cui le cause estintive del reato sono un numerus clausus, non suscettibile di estensione, a maggior ragione se si considera che il legislatore, in relazione alla responsabilità della persona giuridica, quando ha inteso riferirsi all’estinzione di un illecito, lo ha fatto “espressamente” (cfr. Cass. Pen. n. 9006/2022).
Tali due orientamenti, che offrono soluzioni diametralmente opposte su una questione che comporta importanti risvolti in sede di procedibilità nei confronti dell’ente, comporteranno probabilmente l’intervento delle Sezioni Unite.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01 LA COMMISSIONE DI UN REATO DA PARTE DI UN LAVORATORE DISTACCATO ALL’ESTERO PUÒ FAR SORGERE LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ
Nell’ambito di grandi gruppi societari e nelle imprese multinazionali non di rado si ricorre a istituti come quello del distacco, in forza del quale il datore di lavoro distaccante può inviare uno o più lavoratori a svolgere la propria prestazione in un altro Stato membro.
È chiaro che anche in tale contesto può verificarsi la commissione di un reato previsto dal d.lgs.231/01 da parte del lavoratore distaccato e che da ciò possa discendere la responsabilità amministrativa della società distaccante.
L’Assonime (associazione per le società per azioni italiane), ha chiarito i criteri di imputabilità dell’impresa in caso di commissione di reato all’estero da parte del lavoratore distaccato.
In primo luogo, procedendo con un esame dell’istituto di cui si tratta, l’Assonime ha puntualizzato che il lavoratore distaccato rientra senz’altro nella categoria dei soggetti che possono far sorgere la responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs.231/01, anche quando il reato è commesso all’estero, dal momento che il soggetto conserva formalmente e sostanzialmente la qualifica di dipendente della distaccante.
In secondo luogo, l’Assonime pone una distinzione in relazione alla disciplina applicabile in caso di commissione di reato. Infatti, se il lavoratore ha commesso il reato integralmente all’estero la responsabilità della società sorge se sussistono alcuni determinati presupposti, quali, ad esempio la sede principale dell’impresa deve essere in Italia e lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non deve avere intrapreso alcuna azione. Se, invece una parte della condotta si è realizzata in Italia trova applicazione la legislazione e la giurisdizione nazionale senza dover fare riferimento ai presupposti per l’applicazione extraterritoriale del Decreto.
Assonime individua inoltre una serie di presidi e misure organizzative volti a scongiurare il rischio di commissione di reati del distaccato quali: l’adozione di un codice etico che non incontri limiti territoriali; la previsione nel modello organizzativo di procedure particolari per il lavoratore distaccato; una specifica attenzione all’aspetto dell’informazione e della formazione dei lavoratori distaccati.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaD.LGS.231/01 SI CONFIGURA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE ANCHE IN CASO DI ISOLATA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA
Con la sent. n.26293, la Corte di Cassazione ha ulteriormente ribadito l’importanza di un’adeguata organizzazione interna per la sicurezza sul lavoro in assenza della quale, al verificarsi di infortuni, può dirsi senz’altro configurata la responsabilità dell’ente.
Afferma la Corte che tale responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui la violazione della normativa antinfortunistica sia isolata e non sistematica, attraverso, ad esempio, l’impiego di un lavoratore non specializzato per l’esecuzione di operazioni non pertinenti alle sue mansioni.
Il verificarsi di una simile circostanza, sebbene isolata, non impedisce di ritenere sussistenti i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità dell’ente di cui all’art.5 del D. Lgs.231/01, ovvero l’interesse o il vantaggio perseguiti dall’ente attraverso la commissione del reato.
Ed infatti, precisano i Giudici di legittimità, tali criteri possono essere ravvisati: nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza; nell’incremento economico conseguente all’incremento della produttività non ostacolata dalla normativa prevenzionale; nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale; o, ancora nella velocizzazione degli interventi di manutenzione e di risparmio sul materiale.
Non rileva la circostanza che la violazione avvenga una sola volta, in quanto “l’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaWHISTLEBLOWING ESLUSIONE DELLA TUTELA IN CASO DI IMPROPRIA O ILLECITA MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE
In materia di segnalazione di condotte illecite, il cd Decreto Whistleblowing mira a tutelare colui che, testimone di irregolarità sul luogo di lavoro, decide di fare una comunicazione al riguardo.
La Corte di Cassazione, con un’interessante sentenza, la n.17715/20224, ha però chiarito che la tutela non trova applicazione qualora il segnalante, per la trasmissione della segnalazione, si avvalga di procedure diverse da quelle previste dall’azienda.
In tali ipotesi, il licenziamento del lavoratore autore della segnalazione, è considerato per giusta causa e non ritorsivo.
Infatti, come verificatosi nel caso in esame, modalità di trasmissione della segnalazione tramite registrazione di conversazioni private e loro divulgazione sui social network, devono considerarsi lesive dell’immagine dell’ente e delle persone coinvolte, anche quando si tratti di segnalazione di condotte illecite.
In questo modo, infatti, viene violato uno dei principi cardine alla cui salvaguardia mira la disciplina del Whistleblowing, che è quello di garantire l’anonimato.
Condotte di una tale stregua da parte del segnalante non possono considerarsi rientranti nelle tutele di cui all’art.54-bis del D.lgs. 165/2001, in quanto “la normativa di tutela del dipendente che segnali illeciti altrui (c.d. whistleblowing) salvaguarda il medesimo dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari o da reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce un esimente per gli autonomi illeciti che egli, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso”.
#whistleblowing #segnalazionecondotteillecite #tutelasegnalante
Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaNuova riforma tributaria (Dlgs 87/24). Non punibile ci omette il versamento IVA in casi di crisi non transitoria di liquidità.
Finalmente una riforma tanto attesa in soccorso delle imprese in crisi per responsabilità riconducibile a terzi, o peggio ancora quando i “terzi” sono le pubbliche amministrazioni.
L’Art. 13 co 3 bis prevede che «… il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore, dovuta all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte amministrazioni pubbliche o della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi».
#omessoversamentoiva #iva #reatitributari #riformafiscale #crisiimprese
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaWHISTLEBLOWING ESLUSIONE DELLA TUTELA IN CASO DI IMPROPRIA O ILLECITA MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE
In materia di segnalazione di condotte illecite, il cd Decreto Whistleblowing mira a tutelare colui che, testimone di irregolarità sul luogo di lavoro, decide di fare una comunicazione al riguardo.
La Corte di Cassazione, con un’interessante sentenza, la n.17715/20224, ha però chiarito che la tutela non trova applicazione qualora il segnalante, per la trasmissione della segnalazione, si avvalga di procedure diverse da quelle previste dall’azienda.
In tali ipotesi, il licenziamento del lavoratore autore della segnalazione, è considerato per giusta causa e non ritorsivo.
Infatti, come verificatosi nel caso in esame, modalità di trasmissione della segnalazione tramite registrazione di conversazioni private e loro divulgazione sui social network, devono considerarsi lesive dell’immagine dell’ente e delle persone coinvolte, anche quando si tratti di segnalazione di condotte illecite.
In questo modo, infatti, viene violato uno dei principi cardine alla cui salvaguardia mira la disciplina del Whistleblowing, che è quello di garantire l’anonimato.
Condotte di una tale stregua da parte del segnalante non possono considerarsi rientranti nelle tutele di cui all’art.54-bis del D.lgs. 165/2001, in quanto “la normativa di tutela del dipendente che segnali illeciti altrui (c.d. whistleblowing) salvaguarda il medesimo dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari o da reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce un esimente per gli autonomi illeciti che egli, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
Continua
D.LGS.231/01 L’OMESSA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CONFIGURA COLPA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
Con la sent. n.22586/2024, la Corte di Cassazione si è espressa in tema di responsabilità amministrativa degli enti ex Decreto 231 per violazione della disciplina antinfortunistica.
La pronuncia in esame pone l’accento, in particolare, sull’omessa osservanza degli obblighi di una continua e adeguata formazione dei lavoratori in relazione ai rischi legati all’attività lavorativa e alla conseguente responsabilità penale e amministrativa gravante sull’azienda. La mancanza di una adeguata formazione dei lavoratori, infatti, concorre e configurare la colpa di organizzazione dell’ente che è idonea a fondarne la responsabilità in caso di infortuni.
Inoltre, la responsabilità dell’ente derivante dal reato di lesioni aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, secondo la Suprema Corte, sussiste anche quando il risparmio di spesa derivante dall’omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza o dall’omessa formazione dei lavoratori sia esiguo.
Infatti, anche la mancata adozione di misure di sicurezza che comportino modesti risparmi di spesa può comportare il verificarsi di lesioni personali, anche gravi. Tra queste misure rientra senz’altro un’adeguata formazione del lavoratore in ordine ai rischi e ai pericoli legati allo svolgimento dell’attività lavorativa, posto che “l’attività di formazione e informazione del lavoratore non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del medesimo, formatosi per effetto di pregresse esperienze lavorative o per il trasferimento di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, atteso che questo tipo di apprendimento non può avere un valore surrogatorio delle attività di informazione e di formazione legislativamente previste”.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaOMESSO VERSAMENTO DEI TRIBUTI NON PUNIBILE L’IMPRESA INSOLVENTE
In materia di sanzioni tributarie, il D. Lgs.87/2024, ha introdotto un nuovo comma 3-bis all’art.13 del D. Lgs.74/2000 prevedendo una specifica causa di non punibilità in relazione ai reati previsti dagli artt. 10 bis e 10 ter del citato Decreto (omesso versamento di ritenute e Iva).
In particolare, la nuova disposizione recita che “i reati di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi”.
Per comprendere l’operatività della causa di non punibilità in questione è necessario fare riferimento al concetto di forza maggiore, in presenza della quale l’omesso versamento del tributo può considerarsi giustificato.
Sul tema è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che si esprime nei termini seguenti “l’inadempimento dell’obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico” (cfr. da ultimo Cass. Pen. sent. n.15942/2024).
Secondo la Suprema Corte, ai fini dell’esclusione della colpevolezza, il debitore deve provare di avere adottato tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo, anche attingendo al proprio patrimonio personale e l’impossibilità di ricorrere ad azioni idonee al superamento della crisi.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaINFORTUNI SUL LAVORO NON SUSSISTE RESPONSABILITÀ DEL DATORE SE IL LAVORATORE VIENE INFORMATO SULLA PERICOLOSITÀ DI DETERMINATE SOSTANZE
Con sent. n.23049/2024, la IV Sezione penale della Corte di Cassazione si è espressa in tema di infortuni sul lavoro.
Dopo aver ripercorso i due gradi di giudizio di merito, la Cassazione si è pronunciata, in particolare, sulla responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio.
E quindi, mentre il Tribunale aveva ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta colposa e l’evento delittuoso (essendo ascrivibile la lesione all’omessa adozione di misure e accorgimenti imposti dalla legge all’imprenditore), la Corte di Appello aveva adottato un diverso ragionamento, confermato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento.
In particolare, si affermava che, presso l’azienda il rischio di esposizione ad agenti chimici del tipo di quello che aveva provocato la lesione al lavoratore, era qualificabile basso, ed inoltre lo stesso lavoratore addetto all’uso di tali sostanze era stato regolarmente formato. Con riferimento agli altri lavoratori, occasionalmente esposti al rischio, sussisteva per il datore l’obbligo di informazione e addestramento che risultava regolarmente adempiuto.
Avallando il ragionamento della Corte di Appello, la Cassazione ha ritenuto che l’evento lesivo non fosse riconducibile alla responsabilità del datore di lavoro, in quanto verificatosi nel corso dell’espletamento di un’attività da sempre effettuata e per questo tale da poter essere qualificato come imprevedibile.
#infortunisullavoro #responsabilità #datoredilavoro #CortediCassazione
on. avv. Giuseppe Scozzari
dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaWHISTLEBLOWING GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E ODV OPPORTUNO ADEGUARE IL REGOLAMENTO
In tema di segnalazione di condotte illecite, uno degli aspetti centrali della nuova disciplina introdotta dal D. Lgs.24/2023, riguarda la gestione del canale di segnalazione.
Il cd “Decreto Whistleblowing” mira a tutelare coloro che, testimoni di irregolarità sul luogo di lavoro, decidono di fare una segnalazione al riguardo.
Circa i soggetti destinatari della segnalazione, chiamati a gestire il relativo canale, Confindustria, nelle sue Linee Guida, chiarisce che l’impresa può decidere di demandare tale funzione ad una persona fisica già presente nella sua organizzazione, come il responsabile anticorruzione o il responsabile delle funzioni di Internal Audit o compliance, a un ufficio interno all’impresa o ad un soggetto esterno, purché tali soggetti presentino requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza.
Inoltre, tra i possibili destinatari della segnalazione, viene individuato l’Odv, sia in considerazione del fatto che la disciplina del Whistleblowing è parte integrante del Modello Organizzativo sulla cui osservanza l’Odv è chiamato a vigilare, sia perché tale figura possiede già quei requisiti di indipendenza e di autonomia previsti dalla nuova normativa.
Ebbene, nel caso in cui il compito di gestire le segnalazioni venga affidato proprio all’Odv, appare senz’altro adeguato aggiornare il suo regolamento attraverso la disciplina di diversi aspetti, quali:
– gli obblighi di verifica della piattaforma per l’invio delle segnalazioni da parte dell’Odv;
– il coordinamento delle attività nella gestione delle segnalazioni e le modalità per le interlocuzioni con il segnalante;
– le modalità di tenuta del registro delle segnalazioni e di verbalizzazioni degli incontri;
– l’individuazione dei criteri per un eventuale ricorso a soggetti terzi specializzati.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
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