CANONE IDRICO DIMEZZATO SE L’ACQUA FORNITA NON E’ POTABILE (Tribunale di Nuoro sentenza n. 412/2023)
Con la sentenza n.412/2023 il Tribunale di Nuoro è intervenuto sulla questione relativa alla fornitura e alla qualità dell’acqua destinata al consumo umano; detta sentenza, si pone fra la vecchia (d.lgs. n. 31/2001 abrogato) e la nuova disciplina (d.lgs. n. 18/2023, in attuazione della direttiva europea 2020/2184) entrata in vigore nel marzo del 2023.
Brevemente, il nuovo d.lgs. n. 18/2023, oltre a prevedere responsabilità e sanzioni in capo al proprietario dell’immobile o all’amministratore di condominio (in relazione alla fase della “distribuzione interna”) e in capo alla responsabile della fornitura e distribuzione idrica (in relazione alla fase della “distribuzione esterna”), ha l’obbiettivo di garantire che l’acqua sia salubre e pulita, non deve contenere microrganismi, virus o parassiti, né altre sostanze in quantità tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.
La vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale di Nuoro, iniziata sotto la vigenza della precedente normativa, vedeva coinvolto un condominio (residence) di 90 appartamenti e la società di fornitura dell’utenza idrica. I condomini, vista l’esosità e la non potabilità dell’acqua fornita, non avevano pagato il canone idrico e, pertanto, la società fornitrice aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio.
L’amministratore del condominio, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva eccepito le doglianze suddette innanzi al Tribunale e chiedeva una riduzione del prezzo e un rimborso per l’eventuale eccedenza pagata. La società idrica, da parte sua, respingeva ogni responsabilità sulla potabilità dell’acqua, e attribuiva il problema alla cattiva manutenzione delle reti comunali.
Dopo una consulenza tecnica, il Tribunale accertava che il contatore del condominio funzionava correttamente e che non vi erano perdite nelle condutture; inoltre si riconosceva che l’acqua fornita non era potabile come dimostrato anche dalle ordinanze comunali.
Alla luce di quanto emerso, il Tribunale concludeva statuendo che: l’acqua destinata al consumo umano deve essere potabile, idonea per la preparazione di cibi e bevande, e non deve rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana pertanto, se il fornitore non rispetta queste condizioni e non dimostra di aver fatto tutto il possibile per risolvere il problema o di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all’esatto adempimento, è ritenuto responsabile; nel caso in esame ciò non era avvenuto, quindi il decreto ingiuntivo veniva revocato e al condominio veniva riconosciuto il diritto di pagare una somma ridotta (del 50% circa) del canone idrico.
Avv. Biagio Cimò
ContinuaRESPONSABILITÀ DELL’ENTE: NECESSARIA CONCRETA ATTUAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RIDUZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA
Con la sent. n.38025/2022 la IV sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al riconoscimento dell’attenuante prevista per le sanzioni pecuniarie applicate all’ente ex D.Lgs. 231/01, in caso di adozione del modello organizzativo.
La norma di riferimento è contenuta all’art. 12, comma 2, lett. b, del citato decreto ai sensi del quale:
“La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”
Ha ribadito la Suprema Corte, coerentemente alla lettera della norma, che, ai fini del riconoscimento dell’attenuante, è necessario che il modello organizzativo venga “reso operativo”.
In altri termini, non basta la mera nomina dell’organismo di vigilanza e la semplice adozione del modello.
È necessario altresì che il modello preveda in concreto le prassi e le procedure idonee a prevenire quei reati che potrebbero più facilmente verificarsi in relazione alla specifica attività svolta dall’ente.
Solo se il modello organizzativo viene concretamente attuato, l’ente potrà beneficiare della riduzione della sanzione pecuniaria prevista dal decreto.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.LGS.231/01: I PRESUPPOSTI CHE GIUSTIFICANO L’APPLICAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE INTERDITTIVA NEI CONFRONTI DELL’ENTE
Con la sent. n. 17371/23 la II sezione penale della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza circa la questione dei presupposti in presenza dei quali è possibile applicare la misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività ai sensi del D.Lgs.231/01.
L’art.13 del citato decreto dispone che:
“Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti”.
La Corte ha chiarito che “ai fini dell’applicazione delle sanzioni interdittive, è sufficiente che sussista uno dei due presupposti indicati nell’art.13”.
Pertanto, la misura interdittiva, nel caso in cui è prevista, troverà senz’altro applicazione quando vi sia o un notevole guadagno dell’ente derivante dalla commissione dell’illecito, oppure un pericolo di reiterazione dello stesso, non essendo necessario che ricorrano entrambi i presupposti.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaD.Lgs 231/01. IL MANTENIMENTO DI UN MACCHINARIO VECCHIO ED IRREGOLARE, DAL CUI UTILIZZO DISCENDA UN INFORTUNIO PER IL LAVORATORE, COMPORTA LA CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI LESIONI COLPOSE IN CAPO ALL’ENTE.
Con la sent. n. 2848/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito la sussistenza della responsabilità da reato dell’ente in caso di violazione della normativa antinfortunistica.
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n.231/01, infatti, con riguardo all’imputazione oggettiva della responsabilità all’ente, è necessario che il reato presupposto sia commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o gestione o da dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza di tali soggetti, nell’interesse dell’ente.
La Suprema Corte ha statuito che tale interesse va letto, nella prospettiva patrimoniale dell’ente “come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all’aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale”.
Rientra in tale circostanza il mancato acquisto di nuovi macchinari o la mancata messa in sicurezza di quelli vecchi, consentendo all’ente un risparmio di spesa.
In tale situazione, nemmeno l’eventuale colpa concorrente del lavoratore, in termini di negligenza, è idonea ad escludere la responsabilità dei soggetti aventi l’obbligo di sicurezza.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaIl rifiuto si identifica attraverso dati obiettivi. La Cassazione ribadisce i termini per la corretta attribuzione della qualifica. Art. 256 co. 2° Dlgs 152/06.
Secondo la Suprema Corte (sentenza n. 24680/2023) la scelta personale del detentore del rifiuto se qualificarlo o meno rifiuto non è sufficiente se non è supportata da dati obiettivi. La Cassazione sulla base della definizione di cui all’art. 183 Dlgs 156/06, precisa che si intende rifiuto «tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo». Per la Corte “disfarsi” significa anche recuperare e\o smaltire, ritenendo, inoltre, che ben poco vale la volontà del detentore se ad essa non corrispondono elementi oggettivi che ne provino l’eventuale processo di recupero.
Nel caso esaminato dalla Corte, a seguito di accertamento tecnico, il rifiuto era stato abbandonato alla “rinfusa” ed esposto agli agenti atmosferici, cosa che ne rendeva improbabile la qualifica di sottoprodotto destinato al recupero e, pertanto, ha ritenuto sussistente il reato di gestione non autorizzata di rifiuti.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaDECRETO 231/01. SICUREZZA SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ: LE NUOVE LINEE GUIDA INAIL
Con le nuove linee guida rese disponibili sul proprio sito l’INAIL fornisce le direttive per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro.
L’istituto fornisce alle imprese un importante strumento per rilevare i potenziali rischi e adeguare, di conseguenza, il modello organizzativo in modo da raggiungere l’efficacia esimente della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs.231/01.
A causa della molteplicità dei potenziali rischi presenti e delle disposizioni normative applicabili, non sempre è facile per l’impresa individuare le modalità più opportune per una corretta organizzazione della sicurezza.
A tal fine, in base alle nuove linee di indirizzo, un modello organizzativo rispondente alle necessità di cui al D.Lgs. 231/01 deve rispondere a requisiti specifici, quali:
– rappresentare le attività di funzione potenzialmente sensibili;
– consentire l’identificazione dei responsabili di processo;
– guidare nella rappresentazione realistica della situazione “as is”;
– svolgere una valutazione oggettiva delle performances sulla base di una attenta valutazione delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro;
– guidare nell’identificazione ed attuazione delle azioni correttive.
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-linee-guida-monit-valut-rischio-commis-reati.pdf
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaDlgs 74/00. Omessa presentazione dichiarazione. Patteggiamento ammesso anche in assenza del pagamento debito tributario.
La Corte di Cassazione con una importantissima sentenza (n. 31024/23) ha statuito che l’imprenditore che omette la presentazione della dichiarazione (Redditi ed Iva art. 5) può patteggiare la pena anche se non ha assolto al pagamento del debito tributario.
La Corte con un ragionamento di straordinaria logicità ha asserito che il pagamento del debito tributario, se assolto nei termini previsti dalla legge, comporta la non punibilità, quindi in caso contrario non avrebbe senso negare il patteggiamento.
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on. avv. Giuseppe Scozzari
ContinuaRESPONSABILITÀ DELL’ENTE: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEVE ESSERE REALIZZATO “SU MISURA” PER CIASCUNA IMPRESA
La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sent. n.27148/2023, ha specificato le caratteristiche che deve presentare il modello di organizzazione e gestione ai fini dell’esclusione della responsabilità da reato dell’ente.
Ai sensi dell’art. 6 co.1, lett a) del d.lgs. 231/01, infatti, “l’ente non risponde se prova che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.
Con specifico riferimento al modello di organizzazione e gestione (MOG), il secondo comma dello stesso articolo precisa che lo stesso deve rispondere ad alcune esigenze, quali: individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli.
Come sottolineato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, “è ormai dato di comune esperienza che il modello di organizzazione e gestione debba essere realizzato «su misura» (taylored) per ciascuna impresa e per ogni diversa organizzazione”.
In particolare, la Corte ha chiarito che, soprattutto con riguardo alle peculiarità dei reati ambientali, per cui si pone la necessità di una mappatura del rischio in modo specifico per ciascun reato, l’ente deve dotarsi di un modello di organizzazione e gestione aderente alla struttura e all’attività dell’impresa.
Il MOG non può limitarsi a descrivere genericamente l’attività svolta e la conformità alle norme della gestione dei rifiuti, ma deve prevedere, in concreto, i compiti, le responsabilità individuali e gli strumenti volti a prevenire la commissione di reati contro l’ambiente.
Ai fini di una sua completa efficacia, inoltre, esso deve essere attuato tramite l’istituzione di un organismo di vigilanza (ODV) che sia dotato di concreti poteri di controllo.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaWHISTLEBLOWING: LE NOVITÀ IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
Il D.Lgs. 24/2023 (cd Decreto Whistleblowing), emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha rafforzato la disciplina italiana in materia di segnalazione di condotte illecite, offrendo maggiori tutele ai cd whistleblower.
Il “whistleblower”, o “segnalante”, è colui che, testimone di un illecito o una irregolarità sul luogo di lavoro, decide di fare una segnalazione a riguardo.
Il Decreto si preoccupa di tutelare tali soggetti e di estendere l’ambito di applicazione dell’obbligo di attivare un sistema di segnalazione delle violazioni del diritto nazionale.
Tale obbligo, infatti, oggi grava, oltre che sui soggetti del settore pubblico, anche sugli enti privati che abbiano impiegato nell’ultimo anno almeno 50 lavoratori subordinati e su quelli con meno di 50 lavoratori dipendenti purché siano dotati di Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 o si occupino di alcuni specifici settori (servizi e prodotti finanziari, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente ecc.).
Oggetto di segnalazione possono essere tutti quei comportamenti lesivi dell’interesse pubblico o dell’ente e che possono consistere, ad esempio, in illeciti amministrativi, contabili, civili, penali o illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231 o violazioni del modello organizzativo.
Ogni impresa operante in Italia e rientrante nell’ambito di applicazione del “Decreto Whistleblowing” dovrà adeguarsi alla nuova disciplina, istituendo canali interni per consentire le segnalazioni, mettendo a disposizione dei segnalanti informazioni chiare e precise sulle procedure da seguire e sui presupposti per effettuare segnalazioni interne o esterne (attraverso il canale istituito dall’ANAC), predisponendo adeguate misure di tutela per i segnalanti, in particolare della loro riservatezza, al fine di evitare ritorsioni nei loro confronti (es. licenziamento, demansionamento, intimidazioni, ecc.).
Tale sistema di segnalazione, con il nuovo decreto, diventa un vero e proprio obbligo giuridico, sanzionabile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in caso di violazione.
Il termine per adeguarsi alle nuove disposizioni scade il 15 luglio 2023, per gli enti privati con 250 o più dipendenti (e per gli enti pubblici) e il 17 dicembre 2023 per gli enti privati con 50 o più dipendenti.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
ContinuaLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE DEVE ESSERE ACCERTATA ANCHE IN CASO DI PRESCRIZIONE DEL REATO PRESUPPOSTO
Con la sentenza n. 21640/2023 la Corte di Cassazione ha ulteriormente specificato la portata del principio di autonomia della responsabilità dell’ente nel caso di declaratoria di prescrizione del reato presupposto.
La norma di riferimento è sancita dall’art. 8, co.1 lett. b) del D. Lgs. 231/01, il quale prevede che “la responsabilità dell’ente sussiste anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia”.
In questo caso, infatti, l’accertamento della responsabilità dell’ente segue un “percorso processuale autonomo”, pur rimanendo ferma la necessità di procedere ad una verifica, anche incidentale, circa la sussistenza del fatto di reato.
La configurabilità della responsabilità dell’ente, pur essendo legata alla commissione di un reato da parte della persona fisica, si basa sulla valutazione di un “deficit di auto-organizzazione, vale a dire la carenza di quel complesso delle regole elaborate dall’ente per la prevenzione del rischio reato, che trovano la loro sede naturale nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo”.
Il Giudice, quindi, deve procedere all’accertamento della sussistenza del reato presupposto e dell’eventuale responsabilità dell’ente, anche nel caso in cui tale reato sia dichiarato prescritto nei confronti della persona fisica imputata nel medesimo processo.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
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