D.LGD.231/01 LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE NON PUÒ ESSERE AFFERMATA SULLA BASE DI UNA REGOLA CAUTELARE CREATA “EX POST”
Con la sentenza n.37972/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito i limiti della responsabilità dell’ente in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro.
La Suprema Corte ha infatti richiamato uno dei principi cardine del sistema penale, ovvero il principio di colpevolezza, alla stregua del quale è richiesta la sussistenza di un “coefficiente psicologico di partecipazione dell’autore al fatto” al fine di poter ritenere sussistente la responsabilità penale del soggetto; quindi, ha sottolineato l’importanza di una valutazione “ex ante” della colpa dell’ente, ovvero una valutazione sulla base di una regola cautelare preesistente all’evento che sia quindi in grado di fondare quel giudizio di rimproverabilità che sta alla base del richiamato principio.
Secondo i Giudici di legittimità, non può essere affermata la responsabilità dell’ente sulla base della “nota distorsione retrospettiva del “senno di poi”, mediante la quale si tende a ritenere prevedibile un evento, una volta che l’evento è ormai noto, e a costruire di conseguenza la regola cautelare che avrebbe potuto impedirlo”.
Prosegue la Corte affermando che “la creazione ex post della regola cautelare comporterebbe la prevedibilità di gran parte degli eventi dannosi, per cui la colpa sarebbe (quasi) sempre configurabile”.
Una simile impostazione sarebbe idonea a camuffare delle vere e proprie ipotesi di responsabilità oggettiva, che si porrebbero in aperto contrasto con i principi cardine del nostro sistema penale.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza