D.LGS.231/01 ESCLUSA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE IN CASO DI PREDISPOSIZIONE DI MISURE ANTINFORTUNISTICHE COLLETTIVE
La Corte di Cassazione, con sent. n.42968/2024, è tornata a pronunciarsi in tema di sicurezza sul lavoro e responsabilità dell’ente in caso di infortuni.
In particolare, nella sentenza in commento, la Suprema Corte ha posto l’accento sull’importanza del rispetto delle misure di sicurezza e sulla necessità di valutare la scelta delle misure di protezione collettive o individuali adottate.
I Giudici di legittimità hanno evidenziato che la presenza di dispositivi di sicurezza collettivi adeguati e la formazione dei lavoratori circa l’utilizzo degli stessi escludono la responsabilità dell’ente in caso di infortunio.
Infatti, richiamando l’art.111 del D. Lgs.81/2008 circa gli obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota, la Corte ha ribadito che i dispositivi di sicurezza collettiva costituiscono lo strumento di maggiore tutela e devono pertanto essere ritenuti prioritari, tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro, rispetto a quelli di protezione individuale, questi ultimi essendo indicati dalla legge “quale scelta subordinata nel caso in cui, per la durata dell’impiego e le caratteristiche del luogo, non sia logico adottare un’attrezzatura di lavoro più sicura”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha pertanto ritenuto non configurabile la responsabilità dell’ente in caso di omissione di dispositivi individuali qualora siano state adottate adeguate misure di protezione collettiva.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari