D.LGS.231/01 IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE SUGLI EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
Con la sent. n. 25648/2024 la Corte di Cassazione, statuendo che la cancellazione di una società dal Registro delle imprese comporta l’estinzione dell’illecito, riapre il contrasto giurisprudenziale avente ad oggetto l’equiparazione della cancellazione della società alla morte del reo che estingue il reato.
Nella sentenza in esame, infatti, la Suprema Corte afferma che “le formalità della cancellazione dal registro delle imprese comportano il venir meno della persona giuridica, con l’inevitabile conclusione che le si estendano le disposizioni riguardanti l’imputato, ai sensi dell’art. 35 del D. lgs. n.231 del 2001 e, si generino, così, gli stessi effetti della morte del reo”.
Questo perché, a parere della Corte, sarebbe del tutto inutile applicare una sanzione ad un soggetto inesistente sotto il profilo civilistico e, inoltre, perché le sanzioni previste dal Decreto 231 mirano a limitare o inibire specifiche attività svolte dall’ente sia per ragioni punitive sia per favorirne l’adeguamento al sistema normativo, funzioni che non potrebbero essere perseguite se dovesse venir meno il soggetto destinatario della sanzione stessa.
Questa recente pronuncia si pone in palese contrasto con numerose statuizioni di senso opposto, anche della stessa Corte di Cassazione, che invece si basano sul principio secondo cui le cause estintive del reato sono un numerus clausus, non suscettibile di estensione, a maggior ragione se si considera che il legislatore, in relazione alla responsabilità della persona giuridica, quando ha inteso riferirsi all’estinzione di un illecito, lo ha fatto “espressamente” (cfr. Cass. Pen. n. 9006/2022).
Tali due orientamenti, che offrono soluzioni diametralmente opposte su una questione che comporta importanti risvolti in sede di procedibilità nei confronti dell’ente, comporteranno probabilmente l’intervento delle Sezioni Unite.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza