D.LGS.231/01 IL SEQUESTRO PREVENTIVO DEVE ESSERE ISPIRATO ALLA PROPORZIONALITÀ LUNGO TUTTA LA FASE DELLA SUA EFFICACIA
In tema di responsabilità dell’ente ex D. Lgs.231/01, quando a questo sia applicato il sequestro preventivo impeditivo, il giudice deve tener conto del principio di proporzionalità non solo nella fase genetica della misura cautelare ma per tutta la durata della sua efficacia.
A rafforzare tale criterio è intervenuta la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n.2836 del 23 gennaio 2025, che ribadisce la centralità del principio di proporzionalità quando trova applicazione il vincolo preventivo.
Ed infatti, quest’ultimo non può trasformarsi in una indeterminata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica, dovendo, al contrario, essere modulato coerentemente al suo scopo che è quello di evitare l’aggravamento del reato, la protrazione delle sue conseguenze o l’agevolazione di altri reati.
Il principio di proporzionalità, volto proprio ad evitare che l’ente possa subire gravi conseguenze a seguito dell’applicazione del sequestro preventivo, deve ispirare l’intera durata dello stesso, in modo da “graduare e modellare il vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie”.
#sequestropreventivo #proporzionalità #CortediCassazione
Dott.ssa Concetta Sferrazza