D.LGS.231/01 IN CASO DI PATTEGGIAMENTO OBBLIGATORIA LA CONFISCA DEI BENI DI PROVENIENZA ILLECITA ANCHE IN ASSENZA DI UN ACCORDO TRA LE PARTI
Nell’ambito dei procedimenti a carico dell’ente per responsabilità ex Decreto 231, con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve sempre applicare anche la sanzione della confisca del profitto del reato, anche nel caso in cui questa non sia stata oggetto dell’accordo tra le parti.
Tale principio è stato ribadito nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione n.4753 del 5 febbraio 2025.
In particolare, nella sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno evidenziato come la confisca del profitto del reato prevista e disciplinata all’art.19 del D. Lgs.231/01 si configura come sanzione “principale, obbligatoria ed autonoma, anche rispetto alle altre sanzioni previste a carico dell’ente”.
Di conseguenza, prosegue la Suprema Corte, la sua applicazione è sottratta alla disponibilità delle parti, le quali non possono concordarne l’esclusione, trattandosi di un “atto dovuto” per il giudice al ricorrere dei presupposti di legge.
Pertanto, qualora il giudice dovesse individuare la sussistenza di un profitto derivante dall’illecito, è tenuto ad applicare la sanzione della confisca, indipendentemente dall’assenza di un accorto delle parti sul punto.
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dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari