D.LGS.231/01 LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE NON PUÒ FARSI DISCENDERE IN AUTOMATICO DALL’AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL’IMPUTATO PERSONA FISICA
In tema di responsabilità ex Decreto 231, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.19333/2025, ha categoricamente escluso che dalla semplice affermazione della responsabilità dell’imputato possa discendere in automatico l’affermazione della responsabilità dell’ente.
In particolare, con la sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno censurato la motivazione del Tribunale nella parte in cui desumeva la responsabilità amministrativa dell’ente esclusivamente dall’affermazione di responsabilità dell’imputato, senza fare alcun riferimento all’interesse o vantaggio conseguito dall’ente dalla commissione del reato.
Ed infatti, come sottolineato dalla Suprema Corte, l’art.5 del D. Lgs.231/01 prevede che la sussistenza della responsabilità dell’ente richiede che il reato sia posto in essere “nel suo interesse o a suo vantaggio”, consistendo l’interesse nella prospettazione finalistica da parte del reo di giovare all’ente mediante la commissione del reato e il vantaggio nell’effettivo godimento del concreto beneficio apportato all’ente dal reato stesso.
La motivazione che non contiene alcun riferimento all’interesse o al vantaggio, né ad una eventuale colpa di organizzazione è da ritenersi assolutamente insufficiente e, pertanto, non è idonea a giustificare l’affermazione della responsabilità dell’ente.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza