D.LGS.231/01 L’IMPUTAZIONE COATTA DA PARTE DEL GIP È PROVVEDIMENTO ABNORME NEI PROCEDIMENTI A CARICO DELL’ENTE
Con la sent. n. 37751/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta su un’importante questione relativa alla procedura di archiviazione nei procedimenti riguardanti la responsabilità degli enti ex D. Lgs.231/01.
In particolare, la Suprema Corte ha statuito che il GIP, in tali procedimenti, a fronte di una richiesta di archiviazione da parte del PM, non può disporre l’imputazione coatta. Non può, pertanto, trovare applicazione nei confronti degli enti quanto previsto dal codice di procedura penale per le persone fisiche.
L’art.58 del Decreto 231, sul punto è chiaro nello stabilire che spetta solo al Procuratore Generale il potere di svolgere ulteriori indagini e il controllo gerarchico sull’eventuale richiesta di archiviazione da parte del PM.
Secondo i Giudici di legittimità, la lettera della legge non dà adito a dubbi: “si è inteso espressamente attribuire al PM un potere di archiviazione diretta, con il solo controllo gerarchico del Procuratore Generale”.
Inoltre, la stessa Relazione al D. Lgs.231/01 chiarisce che l’adozione di un procedimento semplificato, senza controllo del giudice, si giustifica con la natura amministrativa della responsabilità dell’ente, che non richiede necessariamente un controllo giurisdizionale sulla inazione del Pubblico Ministero.
Di conseguenza, il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari ordina l’imputazione nei confronti dell’ente deve essere ritenuto affetto da abnormità in quanto “pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplica al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite”.
#responsabilitàente #dlgs231 #imputazionecoatta #archiviazione
dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari