D.LGS.231/01 NEI CONFRONTI DELL’ENTE NON PUÒ TROVARE APPLICAZIONE LA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO
Con la sentenza n.37237/2024, la Corte di Cassazione ha ulteriormente ribadito l’autonomia della responsabilità amministrativa dell’ente ex D. Lgs.231/01, rispetto alla responsabilità penale della persona fisica autore del reato presupposto.
In particolare, la Suprema Corte, ha rafforzato tale principio dichiarando la non applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto prevista dall’art.131 bis c.p. alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai suoi dirigenti o da soggetti sottoposti alla loro direzione.
Con la sentenza in commento, i giudici di legittimità hanno annullato la pronuncia con cui il Tribunale di Sassari aveva assolto la società dall’illecito amministrativo derivante dall’irregolare gestione di rifiuti urbani differenziati, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto.
La Cassazione, infatti, ha sottolineato la differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell’ente rispetto a quella penale della persona fisica che abbia posto in essere il reato presupposto.
Di conseguenza, secondo la Corte, “tale autonomia esclude che l’eventuale applicazione all’agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all’ente la sanzione amministrativa”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
On. Avv. Giuseppe Scozzari