D.LGS.231/01 RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E SEQUESTRO PREVENTIVO ESSENZIALE LA PERTINENZIALITÀ DEL BENE AL FATTO DI REATO
Con la sentenza n.32941/2025 la prima Sezione Penale della Corte di Cassazione si è espressa in merito ai criteri che devono sussistere affinché possa considerarsi legittimo il sequestro preventivo applicato all’ente.
Preliminarmente, la Suprema Corte ha chiarito che, in ragione del rinvio generale operato dall’art.34 del D. Lgs.231/01 alle norme del codice di procedura penale, anche nei confronti dell’ente deve ritenersi ammissibile il sequestro impeditivo, proprio per la richiamata applicabilità alle disposizioni del codice di rito, in quanto compatibili.
In secondo luogo, i Giudici di legittimità hanno rimarcato la centralità del criterio della pertinenzialità dei beni sottoposti a sequestro rispetto al fatto di reato, in quanto “è proprio in ragione di tale rapporto strutturale fra la res sequestranda e il reato commesso che si realizza lo scopo preventivo della misura, che consiste nell’evitare che vengano protratte o aggravate le conseguenza del reato, ovvero che la libera disponibilità di quel bene possa portare alla commissione di ulteriori reati”.
Pertanto, il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la res ed il reato commesso.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza