D.LGS.231/01 SEQUESTRO E CONFISCA. L’IMPORTANZA DELLA CONFISCA DIRETTA RISPETTO A QUELLA PER EQUIVALENTE
Con la sentenza n.44240/2024, la Corte di Cassazione ha chiarito l’importanza del rispetto delle modalità esecutive del sequestro nei confronti degli enti, sottolineando la necessità di ricorrere al sequestro “per equivalente” finalizzato alla confisca soltanto quando non sia possibile eseguire la confisca “diretta”.
Tale principio lo si ricava direttamente dall’art.19 del D. Lgs.231/01, a mente del quale “nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato” e che inoltre stabilisce che “quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato”.
In virtù di tale norma, la Suprema Corte ha ravvisato una violazione di legge nelle modalità di un sequestro operato dall’Agenzia delle Entrate che includeva crediti relativi ad attività non illecite e per annualità non pertinenti al reato contestato.
In particolare, secondo la Corte il sequestro “per equivalente” era stato eseguito erroneamente in quanto era ancora possibile agire in modo diretto sui crediti specifici pertinenti al reato.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari