D.LGS.231/01 SI CONFIGURA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE ANCHE IN CASO DI ISOLATA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA
Con la sent. n.26293, la Corte di Cassazione ha ulteriormente ribadito l’importanza di un’adeguata organizzazione interna per la sicurezza sul lavoro in assenza della quale, al verificarsi di infortuni, può dirsi senz’altro configurata la responsabilità dell’ente.
Afferma la Corte che tale responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui la violazione della normativa antinfortunistica sia isolata e non sistematica, attraverso, ad esempio, l’impiego di un lavoratore non specializzato per l’esecuzione di operazioni non pertinenti alle sue mansioni.
Il verificarsi di una simile circostanza, sebbene isolata, non impedisce di ritenere sussistenti i criteri di imputazione oggettiva della responsabilità dell’ente di cui all’art.5 del D. Lgs.231/01, ovvero l’interesse o il vantaggio perseguiti dall’ente attraverso la commissione del reato.
Ed infatti, precisano i Giudici di legittimità, tali criteri possono essere ravvisati: nel risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dei procedimenti e dei presidi di sicurezza; nell’incremento economico conseguente all’incremento della produttività non ostacolata dalla normativa prevenzionale; nel risparmio sui costi di consulenza, sugli interventi strumentali, sulle attività di formazione e informazione del personale; o, ancora nella velocizzazione degli interventi di manutenzione e di risparmio sul materiale.
Non rileva la circostanza che la violazione avvenga una sola volta, in quanto “l’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari