D.LGS.231/01 SOCIETÀ E APPALTI UN IDONEO MODELLO ORGANIZZATIVO PUÒ PREVENIRE LA COMMISSIONE DI REATI
Con Decreto del 6 giugno 2024, il Tribunale di Milano ha disposto l’applicazione della misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria ex art. 34 D. Lgs. 159/2011 nei confronti di una società operante nel settore dell’alta moda all’esito delle indagini per il reato di caporalato riguardanti alcuni fornitori della stessa.
A fondamento del provvedimento vi è l’inadeguatezza dei modelli organizzativi e la conseguente difficoltà di verificare la catena di appalti e sub-appalti in relazione alle condizioni di lavoro del personale.
Si legge nel decreto, infatti, che i grandi marchi, tra cui anche quello della società destinataria del provvedimento, “mostrano una generalizzata carenza/efficacia di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs. 231/01 ed un sistema di internal audit fallace, con ciò integrando i presupposti di cuci all’art. 34 D.Lgs. 159/2011, atteso che tali carenze organizzative e tali mancati controlli agevolano (colposamente) soggetti raggiunti da corposi elementi probatori in ordine al delitto di cui all’art. 603 bis c.p.”.
Tali carenze avrebbero avuto l’effetto di agevolare colposamente la condotta delittuosa di sfruttamento dei lavoratori in quanto la società non aveva verificato la reale capacità imprenditoriale delle società appaltatrici e non aveva in concreto verificato le condizioni lavorative e gli ambienti di lavoro.
Il Tribunale ha quindi affidato all’Amministratore giudiziario il compito di adottare un Modello organizzativo e di gestione ex Decreto 231, “con particolare cura nella valutazione della idoneità del modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.
Emerge, dunque, la necessità dell’adozione di un adeguato Modello 231 al fine di prevenire una responsabilità diretta della società.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza