D.LGS.231/01 VI È PRESUNZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI TRA L’ENTE E IL LEGALE RAPPRESENTANTE IMPUTATO DEL REATO PRESUPPOSTO
La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n.34476/2024, è tornata a pronunciarsi in tema di diritti di difesa dell’ente nell’ambito dei processi che lo vedono coinvolto per responsabilità ai sensi del D. Lgs.231/01.
Nella sentenza in esame, in particolare, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito il divieto assoluto di rappresentanza per il legale rappresentante imputato del reato presupposto dell’illecito amministrativo, richiamando espressamente l’art.39 del Decreto.
Tale disposizione, infatti, stabilisce che “l’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo”. Dalla norma in esame emerge chiaramente che il divieto di rappresentanza è assoluto e non ammette deroghe, in quanto funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa dell’ente.
Inoltre, l’esistenza del conflitto di interessi è presunta iuris et de iure dall’art.39 D. Lgs.231/01 e la sua sussistenza non deve essere accertata in concreto.
La ratio di tale divieto, precisa la Corte, è chiaramente rinvenibile nella circostanza per cui “il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse, o nell’interesse di terzi, ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari