OMESSO VERSAMENTO DEI TRIBUTI NON PUNIBILE L’IMPRESA INSOLVENTE
In materia di sanzioni tributarie, il D. Lgs.87/2024, ha introdotto un nuovo comma 3-bis all’art.13 del D. Lgs.74/2000 prevedendo una specifica causa di non punibilità in relazione ai reati previsti dagli artt. 10 bis e 10 ter del citato Decreto (omesso versamento di ritenute e Iva).
In particolare, la nuova disposizione recita che “i reati di cui agli articoli 10 bis e 10 ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi”.
Per comprendere l’operatività della causa di non punibilità in questione è necessario fare riferimento al concetto di forza maggiore, in presenza della quale l’omesso versamento del tributo può considerarsi giustificato.
Sul tema è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che si esprime nei termini seguenti “l’inadempimento dell’obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico” (cfr. da ultimo Cass. Pen. sent. n.15942/2024).
Secondo la Suprema Corte, ai fini dell’esclusione della colpevolezza, il debitore deve provare di avere adottato tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo, anche attingendo al proprio patrimonio personale e l’impossibilità di ricorrere ad azioni idonee al superamento della crisi.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari