SANZIONI TRIBUTARIE IL D.LGS. 87/2024 INTRODUCE NUOVE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
La Corte di Cassazione, con la sent. n.41238/2024 ha annullato la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli aveva confermato la condanna emessa nei confronti di un imprenditore che aveva omesso di versare l’Iva.
La Suprema Corte ha basato la propria decisione sulla nuovissima riforma delle sanzioni tributarie introdotta con il D. Lgs.87/2024 che ha modificato il sistema delle sanzioni amministrative e penali per i reati fiscali e ha previsto la riduzione delle sanzioni e nuove cause di non punibilità.
A fronte dell’orientamento giurisprudenziale minoritario, secondo cui, a seguito dell’emissione della fattura, il contribuente ha l’obbligo di versare il relativo contributo anche se tale emissione avviene prima del pagamento del corrispettivo, i Giudici di legittimità, con la sentenza in commento, hanno abbracciato la tesi più favorevole all’imprenditore che trova oggi riscontro nel D. Lgs.87/2024.
Infatti, la Riforma in questione, ha modificato l’art.13 del D. Lgs.74/2000, introducendo un nuovo comma 3-bis che prevede una causa di non punibilità “se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto”, prevedendo altresì che il giudice debba tenere conto “della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta all’inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi”.
Di conseguenza, la Cassazione ha ritenuto che l’imprenditore che non ha versato l’Iva perché non ha incassato fatture, alla luce della nuova Riforma, non commette reato.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza