SICUREZZA SUL LAVORO IMPORTANTE LA DISTINZIONE TRA DELEGA DI FUNZIONI E DELEGA GESTORIA
La Corte di Cassazione, con sent. n. 8476/2022, si è pronunciata in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile per la violazione dei relativi obblighi.
La Suprema Corte ha affermato che, in via generale, la posizione di garanzia in materia di sicurezza è rivestita dal datore di lavoro. Questa regola viene tuttavia derogata nel caso in cui in quest’ultimo abbia delegatoall’applicazione delle misure di sicurezza un altro soggetto.
La sentenza in esame è particolarmente importante in quanto mette in evidenza la cruciale distinzione tra delega di funzioni e delega gestoria, che si ripercuote sull’individuazione del soggetto responsabile in materia di sicurezza.
La delega di funzioni è prevista dal D.Lgs. 81/2008 all’art. 16 ed è lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro trasferisce ad un altro soggetto i poteri e le responsabilità per legge connessi al proprio ruolo; resta fermo, in capo al delegante, l’obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle funzioni affidate e, prima ancora, un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle necessarie competenze.
La delega gestoria, invece, trova la propria disciplina nel codice civile all’art. 2381 e, nel caso di strutture societarie complesse, consente di concentrare i poteri decisionali e di spesa connessi alla funzione datoriale in capo ad un comitato del consiglio di amministrazione o ad uno dei suoi componenti già investito della funzione datoriale e dei relativi poteri, ponendo in capo al delegante solo un dovere di verifica in relazione al flusso informativo e all’organizzazione generale.
Sottolinea la Suprema Corte che è di cruciale importanza la valutazione del tipo di delega che viene conferita, in quanto dall’esatta perimetrazione del ruolo del delegato discendono conseguenze anche in ordine al contenuto della sua posizione di garanzia (quale datore di lavoro che ha rilasciato una delega di funzioni ex art. 16 D. Lgs. 81/2002, ovvero quale datore di lavoro che ha adottato una delega gestoria ex art. 2381 c.c. con concentrazione dei poteri in capo ad un consigliere).
“Solo all’esito di tale operazione, che dovrà essere effettuata dal giudice di merito sulla base dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, sarà possibile operare la verifica della idoneità delle regole cautelari violate ad impedire l’evento”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari