SICUREZZA SUL LAVORO IN CASO DI GRAVI CARENZE ORGANIZZATIVE RISPONDE IL CDA ANCHE IN PRESENZA DI DELEGHE DI FUNZIONI E DI GESTIONE
Con la sentenza n.40682 depositata il 6 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha affermato un importante principio in tema di sicurezza del lavoro e di responsabilità della società in caso di incidenti sul lavoro.
La Suprema Corte ha ritenuto responsabili per omicidio colposo tutti i membri del consiglio di amministrazione della società presso la quale era avvenuto il decesso di un lavoratore a seguito di un grave incidente, nonostante la presenza di deleghe sia di gestione che di funzioni attribuite da delibere societarie che avrebbero di fatto dovuto alleggerire la posizione dei vertici della società.
I Giudici di legittimità hanno evidenziato come sussistano comunque dei doveri di vigilanza e programmazione dei membri del consiglio di amministrazione al fine di prevenire incidenti sul lavoro.
La presenza delle deleghe, infatti, non fa venir meno l’obbligo di controllo in capo ai vertici societari, anche al fine di esercitare la facoltà di intervento in funzione sostitutiva, in quanto permane comunque in capo al delegante “un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.
Da ciò deriva, sul piano della responsabilità, che “il soggetto delegante potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di culpa in eligendo o di culpa in vigilando che abbia avuto un ruolo eziologico rispetto agli accadimenti”.
Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, si erano inoltre verificate delle gravissime carenze sul piano organizzativo e della programmazione dell’attività che secondo la Cassazione sono senz’altro ascrivibili ai vertici societari.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari