WHISTLEBLOWING ESLUSIONE DELLA TUTELA IN CASO DI IMPROPRIA O ILLECITA MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE
In materia di segnalazione di condotte illecite, il cd Decreto Whistleblowing mira a tutelare colui che, testimone di irregolarità sul luogo di lavoro, decide di fare una comunicazione al riguardo.
La Corte di Cassazione, con un’interessante sentenza, la n.17715/20224, ha però chiarito che la tutela non trova applicazione qualora il segnalante, per la trasmissione della segnalazione, si avvalga di procedure diverse da quelle previste dall’azienda.
In tali ipotesi, il licenziamento del lavoratore autore della segnalazione, è considerato per giusta causa e non ritorsivo.
Infatti, come verificatosi nel caso in esame, modalità di trasmissione della segnalazione tramite registrazione di conversazioni private e loro divulgazione sui social network, devono considerarsi lesive dell’immagine dell’ente e delle persone coinvolte, anche quando si tratti di segnalazione di condotte illecite.
In questo modo, infatti, viene violato uno dei principi cardine alla cui salvaguardia mira la disciplina del Whistleblowing, che è quello di garantire l’anonimato.
Condotte di una tale stregua da parte del segnalante non possono considerarsi rientranti nelle tutele di cui all’art.54-bis del D.lgs. 165/2001, in quanto “la normativa di tutela del dipendente che segnali illeciti altrui (c.d. whistleblowing) salvaguarda il medesimo dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari o da reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce un esimente per gli autonomi illeciti che egli, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza
on. avv. Giuseppe Scozzari