D.LGS.231/01 È ONERE DELL’ACCUSA DIMOSTRARE LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE CHE FONDA LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
Con la sentenza n.8397/2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla cd “colpa di organizzazione” quale criterio che caratterizza l’illecito amministrativo dell’ente.
Quest’ultima può essere definita come il deficit di previsione, valutazione e gestione del rischio e nella mancata adozione o effettiva attuazione di modelli organizzativi e sistemi di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
È proprio il riscontro di tale deficit organizzativo a consentire l’imputazione all’ente dell’illecito realizzato nel suo ambito operativo e l’onere di dimostrarne la sussistenza incombe sull’accusa: “spetta all’accusa dimostrare l’esistenza dell’illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell’ente e l’avere essa agito nell’interesse del secondo”.
In tale quadro della ripartizione dell’onere probatorio, pertanto, l’accusa dovrà in primo luogo dimostrare l’esistenza di un reato presupposto commesso dalla persona fisica nell’interesse o a vantaggio dell’ente e, in secondo luogo, la sussistenza del deficit organizzativo ovvero della cd. colpa di organizzazione.
Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto posto in posizione apicale, si verifica una parziale inversione dell’onere della prova, dovendo in tal caso essere l’ente a dimostrare di aver adottato un modello organizzativo idoneo ed efficace e provare che questo sia stato fraudolentemente eluso da parte dell’autore del reato.
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on. avv. Giuseppe Scozzari