D.LGS.231/01 DIETROFRONT DELLA CASSAZIONE SULLA INCOMPATIBLITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE RISPETTO ALLA NOMINA DEL DIFENSORE
Con la sentenza n.6836/2026 si assiste ad una inversione di marcia della Corte di Cassazione in tema di incompatibilità del legale rappresentante dell’ente a conferire mandato difensivo, ai sensi dell’art.39 del D.lgs.231/01.
La disposizione in esame stabilisce che “l’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo”.
Tale norma è stata a lungo interpretata dalla Giurisprudenza di legittimità nel senso di una incompatibilità generale e assoluta, derivante in maniera automatica dalla semplice iscrizione nel registro delle notizie di reato del legale rappresentante.
L’orientamento prevalente propendeva, pertanto, nel senso di una presunzione assoluta di conflitto di interessi tra amministratore e società sin dal momento dell’iscrizione della notitia criminis, e da ciò derivava che l’atto di nomina del difensore da parte del legale rappresentante indagato potesse essere “produttivo di effetti potenzialmente dannosi sul piano delle scelte strategiche della difesa dell’ente” (Cass. S.U. 28 maggio 2015, n.33041).
Nella sentenza in commento, invece, la Suprema Corte chiarisce il mero dato formale della iscrizione del legale rappresentante nel registro degli indagati non è sufficiente a integrare l’incompatibilità qualora non sia riscontrabile in concreto un conflitto di interessi; è necessario quindi accertare se vi sia una reale contrapposizione tra la posizione della persona fisica e quella dell’ente.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza