D.LGS.231/01 INFORTUNI SUL LAVORO NECESSARIA LA PROVA SPECIFICA DELLA COLPA DI ORGANIZZAZIONE PER FONDARE LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
Con la sentenza n.18643/2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di responsabilità amministrativa dell’ente, con specifico riguardo ai criteri di imputazione della stessa.
In particolare, la Suprema Corte ha specificato che la responsabilità dell’ente non può farsi discendere in automatico dall’affermazione di responsabilità del soggetto apicale ex art. 5 del Decreto 231.
Affinché possa configurarsi la responsabilità dell’impresa è necessario provare specificamente la colpa di organizzazione e, quindi, dimostrare che l’ente non abbia adottato le misure organizzative e gestionali tali da prevenire la commissione del reato.
I Giudici di legittimità specificano infatti che “l’ente risponde, quindi, per fatto proprio, per essere venuto meno al dovere di organizzazione funzionale alla prevenzione del rischio-reato: in questa prospettiva, la colpa di organizzazione dell’ente finisce per assumere la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, ovvero di elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione “colpevole” (ovvero rimproverabile) della regola cautelare”.
Sulla base di tale ragionamento, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello che non aveva adeguatamente esaminato le doglianze della difesa in merito all’assenza della colpa di organizzazione, limitandosi ad analizzare esclusivamente i profili di responsabilità del datore di lavoro.
#responsabilità #ente #colpadiorganizzazione #infortunisullavoro
Dott.ssa Concetta Sferrazza