WHISTLEBLOWING IL SEGNALANTE VA TUTELATO ANCHE IN ASSENZA DI REATO
Con la sentenza n.7507/2026, il Tar Lazio ha affermato un importante principio in tema di tutela del cd whistleblower, ovvero del soggetto che segnala condotte illecite nell’ambiente di lavoro.
In particolare, nella sentenza in commento, viene sottolineato che il soggetto autore della segnalazione deve essere tutelato anche nel caso in cui la stessa si riveli infondata all’esito di procedimenti penali o disciplinari.
Ciò che assume rilievo ai fini della tutela è la buona fede del whistleblower intesa come la convinzione, al momento della segnalazione, che una determinata condotta possa essere irregolare, indipendentemente dal fatto che essa integri una fattispecie di reato e conduca necessariamente ad una sentenza di condanna.
Questo perché, come viene sottolineato nella pronuncia de quo, l’obiettivo dell’ordinamento è quello di intercettare e prevenire fenomeni di maladministration, anche privi di rilievo penale, indicativi di un esercizio delle potestà pubbliche non orientato al principio di imparzialità.
Pertanto, la tutela del segnalante non può dipendere dall’esito positivo delle verifiche giudiziarie o disciplinari, essendo sufficiente l’esistenza di elementi idonei a generare un ragionevole sospetto.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza