D.LGS.231/01 IRRILEVANTE LA PRESCRIZIONE DEL REATO SOPRAVVENUTA DOPO LA CONTESTAZIONE ALL’ENTE
Con la sentenza n.26378/2026, la II Sezione Penale della Corte di Cassazione ha chiarito la portata dell’art.22 del D. Lgs.231/01 con riferimento all’effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla contestazione dell’illecito amministrativo all’ente.
In particolare, nella sentenza in commento, la Suprema Corte ha sottolineato l’autonomia del regime prescrizionale della responsabilità dell’ente rispetto a quello del reato presupposto.
Tale autonomia è segnata dal momento della contestazione dell’illecito all’ente che determina l’irrilevanza della prescrizione del reato intervenuta successivamente a tale momento.
“Una volta che l’illecito amministrativo sia stato ritualmente contestato, vengono a coesistere due autonomi regimi prescrizionali: quello relativo al reato attribuito alla persona fisica e quello concernente la responsabilità dell’ente. Ne consegue che l’eventuale estinzione per prescrizione del reato-presupposto, maturata nelle more del procedimento, non determina il venir meno della responsabilità dell’ente”.
Resta fermo, invece, l’effetto ostativo della prescrizione del reato intervenuta prima dell’esercizio dell’azione nei confronti dell’ente, in ossequio al disposto di cui all’art.60 D. Lgs.231/01 a mente del quale “non può procedersi alla contestazione di cui all’art.59 quando il reato da cui dipende l’illecito amministrativo dell’ente è estinto per prescrizione”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza