D.LGS.231/01 RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DETERMINAZIONE DEL PROFITTO CONFISCABILE EX ART.19
Con la sentenza n.34744/2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di confisca del profitto del reato nella responsabilità degli enti ex art.19 del D.lgs. 231/01.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito un importante principio in relazione all’individuazione del vantaggio economico derivante dall’indebita percezione di finanziamenti pubblici ai fini della confisca.
La Corte ha ribadito che, in caso di commissione di un reato presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’ente, la confisca deve avere ad oggetto il profitto derivante dall’illecito e, nel caso di indebita percezione di finanziamenti pubblici, tale profitto coincide con l’intero importo effettivamente erogato all’ente.
Non rileva, pertanto, la circostanza che l’ente pubblico erogante abbia conseguito una qualche utilità dalle prestazioni eventualmente eseguite, qualora tale utilità sia “impalpabile” o di “modestissima entità”.
Tale pronuncia assume particolare rilievo nell’ambito del D.lgs.231/01, poiché conferma la funzione della confisca quale strumento volto a privare l’ente del vantaggio economico derivante dal reato presupposto, impedendo che l’esecuzione di prestazioni di entità trascurabile possa tradursi in una riduzione del profitto confiscabile.
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on. avv. Giuseppe Scozzari