D.LGS.231/01 INSUFFICIENTE UN MODELLO ORGANIZZATIVO GENERICO AI FINI DELL’ACCESSO AL CONTROLLO GIUDIZIARIO VOLONTARIO
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.31505/2026, ha ribadito l’importanza per le imprese di un modello organizzativo improntato a criteri concreti rispondenti alle specifiche peculiarità dell’ente.
In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato come, ai fini dell’accesso al controllo giudiziario volontario ex art.34-bis, co.6, D.lgs. 159/2011, non sia sufficiente un modello organizzativo “in bianco”.
Il controllo giudiziario volontario è quella misura di prevenzione patrimoniale che serve a proteggere e risanare un’impresa a rischio di infiltrazione mafiosa occasionale.
Ebbene, ai fini dell’accesso a tale istituto, il Tribunale è tenuto a valutare, in termini prognostici, che l’attività di agevolazione mafiosa attribuita all’impresa sia occasionale e suscettibile di bonifica.
A tal fine, la mera adozione formale di un Modello Organizzativo generico riportante i principi generali e la generica indicazione degli strumenti di controllo, senza alcuna concretizzazione dei protocolli e delle procedure finalizzate ad evitare la consumazione di reati, e senza alcuna concretizzazione dei criteri e delle procedure di costituzione e di operatività degli organismi di controllo, non è di per sé sufficiente.
Come sottolinea la Suprema Corte nella sentenza in commento, infatti, ai fini dell’accesso al controllo giudiziario volontario, il modello organizzativo deve essere concreto e prevedere protocolli adeguati alle caratteristiche e ai rischi della società.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza