PROCEDIMENTO 231 E FALSE DICHIARAZIONI: LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL’AMMINISTRATORE
Con la recentissima sentenza n.32893 depositata il 4 settembre scorso, la V Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità per il reato di falso ideologico dell’amministratore che abbia taciuto la sussistenza di un procedimento a carico dell’ente per accedere ai finanziamenti pubblici.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici, l’imputato, in sede di domanda per accedere ai finanziamenti, aveva dichiarato – falsamente – l’inesistenza di procedimenti a carico della società di cui era amministratore unico, in relazione alla responsabilità di cui al D. Lgs.231/01.
In particolare, come chiarito dalla Corte, la circostanza che dal certificato dei carichi pendenti non risultassero procedimenti a carico della società doveva ritenersi superata dal fatto che all’amministratore era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini e poi l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.
Pertanto, deve ritenersi perfettamente integrato il reato di falso ideologico di cui all’art.483 c.p., sia dal punto di vista oggettivo, atteso che la condotta richiesta dalla norma è quella di dichiarare il falso in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sia dal punto di vista soggettivo, in quanto, al momento della sottoscrizione della domanda di accesso ai finanziamenti, l’amministratore era senz’altro a conoscenza della pendenza del procedimento.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza