OPERAZIONI INESISTENTI: L’ONERE PROBATORIO GRAVA SULL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con le due sentenze gemelle n.895 e 896 del 2026, si è pronunciata in tema di operazioni oggettivamente inesistenti e, in particolare, sul regime dell’onere probatorio.
Nel caso in esame, la società aveva ricevuto due accertamenti basati sulla fittizietà di alcuni subappalti, che l’Amministrazione finanziaria ha fatto derivare da presunte irregolarità o anomalie riferibili al fornitore.
Di converso, la società ha offerto un quadro probatorio “coerente e univoco circa l’effettività delle operazioni” quali: l’esistenza di contratto di subappalto, emissione di fatture regolari, pagamenti tracciati, documentazione tecnica di cantiere.
Ebbene, la CGT ha riconosciuto la rilevanza degli elementi prodotti dalla società, sottolineando che “gli elementi valorizzati dall’Amministrazione (irregolarità del fornitore, omissioni dichiarative, genericità delle fatture) possono al più integrare indizi ma non sono sufficienti a dimostrare l’inesistenza oggettiva delle operazioni”.
Ed infatti, in tema di onere probatorio, la stessa Corte di Cassazione con Ordinanza n.1111/2026, ha ribadito che “grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare, la fittizietà dell’operazione, spettando al contribuente fornire la prova contraria”.
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Dott.ssa Concetta Sferrazza