D.LGS.231/01 SEQUESTRO PREVENTIVO COMPATIBILE CON LE MISURE INTERDITTIVE PREVISTE PER LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI
Con la sentenza n.19893/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che il sequestro preventivo ex art.321 co.1 c.p.p., anche nella forma impeditiva, è ammissibile nelle ipotesi di responsabilità da reato degli enti, anche se non viene espressamente richiamato dall’art.53 del D. Lgs.231/01.
Infatti, come sostiene la Suprema Corte, il sequestro preventivo è perfettamente compatibile con le misure interdittive previste dal Decreto 231, confermando quindi la possibilità di adottare misure cautelari dirette sui beni strumentali all’attività illecita.
In motivazione la Corte ha precisato che “mentre la misura interdittiva paralizza l’uso del bene criminogeno solo in modo indiretto, e temporaneo, al contrario il sequestro e la successiva confisca colpiscono direttamente il bene, eliminando il pericolo che il bene possa essere destinato a commettere altri reati”.
In conclusione, non vi è alcuna sovrapposizione e, quindi, incompatibilità logico giuridica tra il sequestro “impeditivo” e le misure interdittive, potendo pertanto trovare applicazione, sussistendone i presupposti, in caso di reato commesso dall’ente ex Decreto 231.
on. avv. Giuseppe Scozzari